Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18278 del 19/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18278 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SIMONI ACHILLE nato il 16/01/1945 a LESMO

avverso la sentenza del 04/12/2014 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito ilil difensore

,L) ■iv
il difensore presente si riporta ai motivi

,■■■

cit, v

i

Data Udienza: 19/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la
sentenza del Tribunale di Monza del 2.2.12, che aveva, fra l’altro, condannato De
Simoni Achille alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte
civile in quanto responsabile del reato di cui agli artt.110 c.p. 223 co.2 n.1 I.fall.per

dichiarato con sentenza dell’11.11.03, per effetto di operazioni dolose.
Si imputa, in particolare, a De Simoni, legale rappresentante della s.r.l. Mikytex e
presidente del consiglio di amministrazione della fallita, di avere concorso a
cagionarne il dissesto deliberando la copertura di tutte le perdite di esercizio della
fallita mediante azzeramento del capitale sociale e versamento, da parte dei soci,
della somma di due miliardi e novecento milioni di lire, con conseguente
ricostruzione del capitale sociale, operazione la cui provvista era in parte reperita
attraverso la contestuale sottoscrizione, fra la fallita ed il socio Mikytex, di un
simulato accordo di cessione di ramo di azienda, in virtù del quale la fallita
corrispondeva a quest’ultima un acconto di un miliardo e cento milioni di lire, sul
prezzo della cessione, immediatamente utilizzato da Mikytex per dare corso ai suoi
impegni di socio assunti con la delibera predetta, così attuando una fittizia
formazione di capitale e cagionando intenzionalmente alla fallita un danno
patrimoniale, agendo, inoltre, il De Simoni, in conflitto di interessi.
2. Il ricorso deduce violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte
d’Appello ha omesso completamente l’esame delle censure del gravame, limitandosi
a riportare integralmente il testo della sentenza di primo grado senza alcuna
notazione specifica con riguardo alle censure mosse dalla difesa alla pronuncia del
Tribunale.
2.1. Sono stati presentati dei motivi nuovi in cui sono state ribadite le doglianze
relative all’omessa motivazione, specificando che tale omissione ha riguardato il
presunto conflitto di interessi e la ritenuta inadeguatezza delle operazioni da lui
compiute.
2.2. In una ulteriore memoria si è censurata la mancata attenzione, da parte dei
giudici di appello, rispetto a tutta la documentazione già segnalata dalla difesa.
3. Il ricorso, da parte del giudice di appello, alla motivazione per relationem alla
sentenza di primo grado è consentito nel caso in cui le censure formulate contro
quest’ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati
e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente
questioni riferite solo sommariamente dall’appellante nei motivi di gravame, ove, su

avere, in concorso con altri, cagionato il fallimento della s.r.l. Nobilitazioni Tessuti,

tali questioni si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni la cui validità
non sia inficiata (Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 22/04/1999 Rv. 213643 ).
3.1. Il caso in esame, tuttavia, è profondamente diverso, in quanto la sentenza di
appello trascrive interamente quella di primo grado, relativa anche ad altre posizioni
processuali e ad altri fatti, senza minimamente segnalare dove e in che modo le
censure formulate nell’appello proposto da De Simoni trovino una adeguata risposta.
Non vi è stato, quindi, un richiamo ragionato alle motivazioni della sentenza di
primo grado ma una

totale traslazione dell’intero contenuto della sentenza

dell’appellante e senza alcuna notazione pertinente ad opera dell’estensore, tale da
consentire l’individuazione del percorso logico che ha condotto alla conferma della
sentenza impugnata.
3.2. Va, quindi, applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza
di legittimità, per cui “È affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di
appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono
argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a
“ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle
contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello”(da ultimo
Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 Rv. 271700 ;Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014 Rv.

259666).
4. Il termine di prescrizione di dodici anni e sei mesi, tenuto conto degli atti
interruttivi, è decorso l’11.5.16, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è
dell’11.11.03 e non risultano periodi di sospensione.
La sentenza impugnata andrà quindi annullata senza rinvio, agli effetti penali,
essendo il reato estinto per prescrizione.
4.1. Le statuizioni civili dovranno essere esaminate dal giudice civile competente
per valore in grado di appello, chiamato a valutare le censure dell’appello e fornire
una congrua motivazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, per essere il reato estinto
per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza, ai fini civili, con rinvio per nuovo esame al giudice
civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 19 marzo 2018

Depositato in CanRette
Roma, lì

L

Il Presidente
Step o, Pa li

impugnata senza alcuna valutazione degli argomenti rilevanti per la posizione

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