Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18276 del 12/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18276 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
TOPALLI FESTIM nato il 30/07/1983 a MUZHAH (ALBANIA)
CALA ARLIN nato il 09/11/1989 a FIER (ALBANIA)
LAPIDA HAMIT nato il 02/07/1991 a ELBASAN (ALBANIA)
HOXHOLLI KLAJDI nato il 01/09/1987 a ELBASAN (ALBANIA)
BENGASI LAVDIMIR nato il 24/12/1974 a GRAMSH (ALBANIA)
XHAFERRI EVIS nato il 10/03/1987 a ELBASAN (ALBANIA)
HOXHA KUJTIM nato il 07/04/1965 a MAT (ALBANIA)
avverso la sentenza del 04/11/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA
LORI, che ha concluso per il rigetto,
udito il difensore avv.MARCO BENVENUTI, per gli imputati Topalli Festim e Hoxha
Kujtim, che si è associato alla richiesta del Procuratore generale.

Data Udienza: 12/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con
sentenza del 4/11-1/12/2016 ha ritenuto gli imputati Festim Topalli (quanto ai
capi 7,8,9), Lavdimir Bengasi (quanto ai capi 19,20,21), Evis Xhaferri (quanto ai
capì 13,14,15), Klajdì Hoxholli (quanto ai capi 25,26,27), Hamìt Lamcja (quanto
ai capi 10,11,12), Cala Adiri (quanto ai capi 22,23,24) responsabili dei delitti di

468, cod.pen., nonché 56, 110,81, 477 in relazione agli artt.47 e 48 cod.pen.
rispettivamente addebitati, in concorso con Talbi Mourad e Roman Marvana, per
cui si procedeva separatamente; pertanto, concessi loro le attenuanti generiche
e il vincolo della continuazione interna ed esterna, effettuata la riduzione per il
rito, li ha condannati alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 300 di multa, con i
doppi benefici della sospensione e non menzione.
Il Giudice ha inoltre ritenuto Hoxha Kujtim responsabile dei delitti di cui
agli artt. 81,110,476, 477, in relazione all’art.482 cod.pen., nonché 81,110 e
468, cod.pen.,nonché 56, 110,81, 477, in relazione agli artt.47 e 48 cod.pen.
addebitatigli ai capi 28, limitatamente al certificato medico, 29 e 30, in concorso
con Talbì Mourad e Roman Marvana per cui si procedeva separatamente, e,
concesse le attenuanti generiche e il vincolo della continuazione interna ed
esterna, effettuata la riduzione per il rito, l’ha condannato alla pena di mesi 7 e
giorni 10 di reclusione ed C 200 di multa, con i doppi benefici della sospensione e
non menzione.
Gli imputati erano accusati, in concorso con Talbi Mourad e Roman Marvana
per cui si procedeva separatamente, della falsificazione di certificati medici
apparentemente rilasciati a loro nome dalla ASL di Brescia – Commissione
Medica Locale Patenti e di documenti consolari, falsamente legalizzati e
falsamente comprovanti la traduzione di patenti di guida albanesi, della
contraffazione dei sigilli della ASL Brescia, del Consolato di Albania e della
Prefettura di Brescia ed infine del tentativo di indurre in errore i funzionari della
Motorizzazione Civile per ottenere il rilascio di patenti italiane a loro nome.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica dì Brescia ex
art.606, comma 1, lett.

e),

cod.proc.pen. lamentando

mancanza,

contraddittorietà e erroneità della motivazione, circa il riconoscimento delle
attenuanti generiche.

cui agli artt. 81,110,476, 477, in relazione all’art.482 cod.pen., nonché 81,110 e

Per gli imputati Bengasi,Hoxha e Topalli il Giudice a ciò si era indotto «in
considerazione dell’assenza di precedenti penali e del comportamento
collaborativo avuto nel corso delle indagini» e per gli imputati Hoxholli,Cala,
Xhaferri e Lamcja «per l’incensuratezza e le differenze culturali che non
consentivano loro di comprendere adeguatamente il disvalore dei fatti».
Il Procuratore ricorrente lamenta che non risultava descritto lo specifico
comportamento collaborativo tenuto da ciascun imputato, né era stato indicato il
contenuto delle dichiarazioni rese, il loro valore probatorio e la loro utilità,

svolte.
Le evocate differenze culturali non venivano in rilievo, sia perché gli imputati
erano albanesi, completamente inseriti nel contesto italiano, tanto da voler
conseguire una patente di guida italiana, sia perché i reati di falso in tema di
patenti di guida non erano di natura tale da potersi annettere un peso
significativo alle divergenze culturali in contrasto con l’art.5 cod.pen.
Non era infatti configurabile nella fattispecie una ipotesi di «reato
culturalmente orientato» individuato dalla dottrina nei casi in cui una certa
condotta costituente reato è considerata lecita o addirittura doverosa secondo i
sistemi di valori diffusi presso una minoranza culturale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore ricorrente impugna la sentenza di condanna emessa al
termine di giudizio abbreviato.
L’art.443, comma 3, cod.proc.pen., in tema di limiti all’appello, esclude che
Il pubblico ministero possa proporre appello contro le sentenze di condanna,
salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
Correttamente è stato quindi proposto il ricorso per cassazione, unica
impugnazione consentita, per vizio motivazionale, ai sensi della lettera e)
dell’art.606 cod.proc.pen.

2. Il vizio motivazionale denunciato sussiste poiché il Tribunale, consapevole
di non poter porre a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti
generiche la sola incensuratezza degli imputati (art.62

bis, comma 3, cod.pen.

come modificato dal d.l. 23/5/2008 n.92, convertito con modificazioni in legge
24/7/2008 n.125) ha addotto una concorrente motivazione, meramente
apparente, dando rilievo per alcuni imputati alle differenze culturali e per altri al
comportamento processuale; tali elementi, tanto le une quanto gli altri, erano

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comunque non ravvisabile, a fronte di fatti ampiamente dimostrati dalle indagini

privi

di qualsiasi ulteriore esplicazione e risultavano quindi

incapaci di

giustificare, in qualche modo, il percorso decisionale seguito dal Giudice.
Per un verso, come osserva il Procuratore ricorrente, non è dato
comprendere quali condotte collaborative manifestate nella fase delle indagini,
abbiano valso, peraltro selettivamente solo per alcuni imputati (Bengasi,Hoxha
e Topalli) il beneficio accordato; per altro verso, non riesce possibile capire
quali siano le differenze culturali in ordine alla valutazione dei reati di falso
documentale fra la società albanese e quella italiana e le difficoltà consequenziali

qui selettivamente, il beneficio ad altri imputati (Hoxholli,Cala, Xhaferri e
Lamcja), peraltro tutti desiderosi di operare in Italia utilizzando una patente dì
guida italiana (il che vizia il moncone motivazionale anche di un profilo di
contraddittorietà intrinseca).
In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente
e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa
dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di
asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in
tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione
adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. (Sez. 5, n.
9677 del 14/07/2014 – dep. 2015, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n.
24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanní, Rv. 247682)

3. Il ricorso va quindi accolto, con l’annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, e il rinvio alla Corte dì
appello di Brescia per nuovo esame sul punto specifico.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione delle
attenuanti generiche, e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di
Brescia.

Così deciso il 12 marzo 2018.

Il Consig-li-e—
re 4tens
Umo

SC

Depositato in Cancelleria
R. 2knu

Roma, lì

Il Presidente
Stefao Pali

di comprensione del disvalore dei fatti che possano aver fatto conseguire, anche

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