Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18275 del 12/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18275 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MACCHIARELLA FELICE FILIBERTO nato il 27/09/1943 a PALERMO

avverso la sentenza del 03/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA
LORI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione maturata
prima della sentenza di II° grado;
udito il difensore, avv. ROBERTO MANTELLA, sostituto processuale degli avv.ti
IGNAZIO MICELI e ALESSANDRO LA TONA, del Foro di Palermo, che si è
riportato ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 8-17/3/2017, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 27/9/2016, appellata
dall’imputato Felice Filiberto Macchiarella e dalla parte civile Maria Pedone, con
l’aggravio delle spese del grado a favore della parte civile, da distrarsi a favore
dell’Erario.

Data Udienza: 12/03/2018

La sentenza di primo grado aveva ritenuto Felice Filiberto Macchiarella
responsabile del reato di cui all’art.610 cod.pen. in danno del tecnico Enel
Antonino Pace, per avergli impedito, con minacce e aggressione, di effettuare un
intervento di voltura di un contatore richiesto da Maria Pedone in una abitazione
di via Spinasanta 1781, Palermo, e l’aveva condannato alla pena di mesi tre di
reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Maria
Pedone, da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale esecutiva di €

2. Hanno proposto ricorso gli avv.Ignazio Miceli e Alessandro La Tona,
difensori di fiducia dell’imputato, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex

art.606, comma 1, lett. b) ed

e),

cod.proc.pen. i ricorrenti lamentano inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt.129 cod.proc.pen. e 157,158 e 161 cod.pen.,
nonché vizio di motivazione in ordine agli artt.610 cod.pen., 129 e 530
cod.proc.pen.
2.1.1. I ricorrenti osservano che il capo di imputazione indicava come data
del commesso reato quella del 5/9/2009 e che in data 8/3/2016 il Pubblico
Ministero aveva corretto tale indicazione temporale, indicando il periodo dal
25/8/2009 al 5/9/2009.
La prescrizione del reato si era quindi compiuta, al più tardi, il 26/2/2017
ovvero, al massimo, il 5/3/2017 mentre la sentenza di secondo grado era stata
pronunciata il 8/3/2017, quando si sarebbe dovuto dichiarare l’estinzione del
reato e cancellare le statuizioni civili.
2.1.2. In secondo luogo, i ricorrenti osservano che la signora Pedone non
era persona offesa dal reato, ma semmai, pur se recisamente contestato dalla
difesa dell’imputato, persona danneggiata dal reato; la vera persona offesa era il
teste Pace che aveva contraddetto la parte civile e i suoi testi all’udienza del
23/11/2015.
Inoltre Felice Macchiarella non era presente all’accesso del tecnico Enel,
come riferito da lui, da suo figlio, dal Mancuso, dalla stessa Pedone e dal tecnico
Enel; la stessa Pedone nell’integrazione di querela del 5/9/2009 aveva indicato
nella persona del cognato Salvatore Macchiarella colui che aveva minacciato
infuriato l’impiegato Enel, strappando con violenza i cavi del contatore.
Le dichiarazioni del Mancuso in data 23/11/2015 erano state travisate
perché si riferivano a Salvatore e non Felice Macchiarella.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex
cod.proc.pen.

art.606, comma 1, lett.

in relazione agli artt.74,76 e 80 cod.proc.pen.

2

e),

il ricorrente

4.000,00= e rifusione delle spese processuali.

lamenta la violazione dei principi in tema di costituzione come parte civile del
danneggiato nel processo penale.
Se è pur vero che il danneggiato che ha riportato un danno eziologicamente
riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato può essere
legittimato a costituirsi parte civile, nella fattispecie occorreva tener presente che
il tecnico Enel non doveva installare alcun contatore ma solo eseguire un
sopralluogo, al fine di valutare la possibilità di installare nella nicchia un altro
contatore, che comunque quel giorno non si sarebbe potuto installare, come

Il fatto, ritenuto risarcibile, della privazione della Pedone per un periodo più
o meno lungo senza energia elettrica, non era quindi ricollegabile al reato
contestato, istantaneo, perché anche senza di esso, la situazione non sarebbe
mutata.
In ogni caso il presunto danneggiato non sarebbe stata la Pedone ma il
Mancuso, che aveva riferito di aver acquistato sia i generatori, sia la benzina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in relazione agli artt.129 cod.proc.pen. e
157,158 e 161 cod.pen., nonché vizio di motivazione in ordine agli artt.610
cod.pen., 129 e 530 cod.proc.pen.
1.1. In primo luogo i ricorrenti osservano che il capo di imputazione indicava
come data del commesso reato quella del 5/9/2009 e che in data 8/3/2016 il
Pubblico Ministero aveva corretto tale indicazione temporale, indicando il periodo
di commissione del reato dal 25/8/2009 al 5/9/2009.
La prescrizione del reato si sarebbe quindi compiuta il 26/2/2017, ovvero, al
massimo, il 5/3/2017, mentre la sentenza di secondo grado era stata
pronunciata il 8/3/2017, quando ormai la Corte avrebbe dovuto comunque
dichiarare l’estinzione del reato e cancellare le statuizioni civili.
L’affermazione è doppiamente erronea.
1.1.1. In fatto, poiché all’udienza del 23/11/2015 dinanzi al Tribunale di
Palermo la difesa ha chiesto un rinvio per l’esame dell’imputato, adducendo
impedimento per motivi di salute e producendo certificato medico del
20/11/2015 con la diagnosi di attacchi di panico e la prescrizione di giorni 7 di
riposo; il Giudice ha concesso il richiesto rinvio all’udienza dell’8/3/2016.
Pertanto, ai sensi dell’art.159, n.3 , cod.pen., il corso della prescrizione è rimasto
sospeso per giorni 64 (60 giorni più i 4 giorni di residuo impedimento dopo il
23/11).

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dichiarato dal Pace il 23/11/2015.

Il che è sufficiente a differire il compimento della prescrizione al 7/5/2017 e
quindi in data successiva alla sentenza di secondo grado.
1.1.2. Erronea anche in diritto, poiché quand’anche la prescrizione fosse
maturata in corso del giudizio di appello, ai sensi dell’art.578 cod.proc.pen.,
ferma la declaratoria di estinzione del reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto
comunque pronunciarsi sulle domande civili.
1.2. In secondo luogo, i ricorrenti osservano che la signora Pedone non era
persona offesa dal reato, ma semmai, pur se recisamente contestato dalla difesa

Pace, che aveva contraddetto la parte civile e i suoi testi all’udienza del
23/11/2015.
Inoltre Felice Macchiarella non era presente all’accesso del tecnico Enel,
come riferito da lui, da suo figlio, dal Mancuso, dalla stessa Pedone e dal tecnico
Enel; la stessa Pedone nell’integrazione di querela del 5/9/2009 aveva indicato
nella persona del cognato Salvatore Macchiarella colui che aveva minacciato
infuriato l’impiegato Enel, strappando con violenza i cavi del contatore.
Le dichiarazioni del Mancuso in data 23/11/2015 erano state travisate
perché si riferivano a Salvatore e non Felice Macchiarella.
Le argomentazioni dei ricorrenti tendono così ad accreditare una erronea
valutazione dei contributi dichiarativi acquisiti al processo, che avrebbe condotto
la Corte a scambiare l’imputato con il figlio Salvatore, individuandolo
erroneamente come l’autore delle minacce volte a impedire al tecnico Enel
l’accesso e il sopralluogo al contatore.
1.2.1. Le recriminazioni del ricorrente circa la ricostruzione del fatto storico
accolta nella sentenza

impugnata

e circa la sottovalutazione o il

misconoscimento del narrato di altri testimoni, mirano a sollecitare
inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del
fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come
impone l’art.606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione

di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità
manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà
estrinseca con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame».
I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione,
si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché
altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai
Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di
rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi,
all’apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e

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dell’imputato, persona danneggiata dal reato; la vera persona offesa era il teste

alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente
sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e
costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708;
Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale,
alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell’articolo 606, comma
1, lett. e) cod.proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né
deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del

il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
1.2.2. In ogni caso il ricorrente non articola la propria doglianza in modo
pertinente e specifico avverso le ragioni poste dalla Corte a fondamento della
propria ricostruzione del fatto e in particolare dell’identificazione proprio di Felice
Filiberto Macchiarella – e non del figlio, o del solo figlio, Salvatore – come autore
del comportamento incriminato.
Che a cacciare il Pace sia stato proprio l’imputato, secondo la Corte
palermitana, non è stato riferito solo dal tecnico Enel e dai due testi oculari
presenti (Maria Macchiarella e Salvatore Mancuso) ma addirittura dallo stesso
imputato che ha ammesso di avergli impedito l’accesso, sia pur adducendo una
diversa giustificazione, peraltro del tutto fantasiosa (ossia l’intento del tecnico
Enel di installare un filo volante).
1.2.3. Giova ricordare poi, come più volte affermato dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione (da ultimo Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane,
Rv. 261839, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248) che quando
le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (c.d. doppia
conforme), la struttura della motivazione della sentenza di appello si salda con
quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo,
cosicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado
colmare eventuali lacune della sentenza di appello; con la precisazione che
l’integrazione della motivazioni tra le due conformi sentenze è possibile solo se
nella sentenza d’appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di
argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado ha
fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice ed ha disatteso
puntualmente le censure mosse nei motivi di appello.
La motivazione per relationem è

dunque legittima quando: 1) faccia

riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento,
la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria
del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha

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testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con

preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto
di riferimento venga allegato, trascritto, riprodotto nel suo contenuto o sia
comunque conoscibile all’interessato e contenga un supporto argomentativo da
cui risulti il controllo del giudice dell’impugnazione (Sez. 6, n. 48428 del
08/10/2014, Barone, Rv. 261248). Peraltro, va rilevato che l’ambito e la misura
della necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello è altresì correlata
alla qualità e consistenza dei motivi di appello, per cui laddove questi ultimi si

grado, su cui il primo giudice ha adeguatamente argomentato, è consentito il
richiamo alla prima sentenza, diversamente quando i motivi propongono critiche
puntuali e specifiche alla sentenza di primo grado, il giudice d’appello ha il
dovere di adeguata e autonoma valutazione, sussistendo il vizio di motivazione
sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel caso di mero richiamo alla
prima sentenza senza che il giudice si sia fatto carico della motivazione
sull’inconsistenza delle censure mosse.
Nella specie il Tribunale

ha chiarito gli elementi di prova (le citate

deposizioni dei testi oculari e le stesse ammissioni dell’imputato) che
attestavano il suo intervento sui luoghi a cacciare il tecnico Enel e che privavano
di qualsiasi attendibilità la deposizione di Salvatore Macchiarella, circa l’arrivo del
padre solo dopo che il tecnico era già andato via, smentito dallo stesso imputato,
oltre che dagli altri testi, e screditato anche dalla accusa inconsistente alla
Pedone e al Mancuso di aver in precedenza manomesso il contatore (totalmente
smentita dall’annotazione di P.G. e inconciliabile con la «cacciata» del tecnico
Enel che avrebbe potuto appurare la circostanza).

2. Con il secondo motivo, in relazione agli artt.74,76 e 80 cod.proc.pen., il
ricorrente lamenta la violazione dei principi in tema di costituzione come parte
civile del danneggiato nel processo penale.
2.1. Il ricorrente riconosce che effettivamente il danneggiato che abbia
riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto
attivo del reato può essere legittimato a costituirsi parte civile.
La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del principio,
pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il
soggetto legittimato all’azione civile risarcimento del danno nel processo penale
non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell’interesse protetto
dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia
riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto
attivo del reato (Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Lauro e altro, Rv. 262371; Sez.

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limitano ad censure generiche, inconsistenti, pretestuose della sentenza di primo

1, n. 13408 del 02/03/2005, confl.comp. in proc. Martini, Rv. 231336; Sez. 2, n.
3529 del 23/05/1997, Belleggia, Rv. 209425; Sez. 6, n. 2319 del 11/06/1996,
Alberti ed altri, Rv. 205892).
2.2. Tuttavia il ricorrente aggiunge che nella fattispecie occorreva tener
presente che il tecnico Enel non doveva installare alcun contatore ma solo
eseguire un sopralluogo, al fine di valutare la possibilità di installare nella nicchia
un altro contatore, che comunque quel giorno non si sarebbe potuto installare,
come dichiarato dal Pace il 23/11/2015.

o meno lungo senza energia elettrica, non era quindi ricollegabile al reato
contestato, istantaneo, perché anche senza di esso, la situazione non sarebbe
comunque mutata.
L’assunto non convince.
Il tecnico Enel stava svolgendo, come risulta dalla doppia conforme
pronuncia di merito, una attività ricognitiva propedeutica (ossia il sopralluogo
per l’ispezione tecnica del sito in cui allocare il contatore richiesto) necessaria
all’espletamento dell’attività materiale successiva (ossia l’installazione
dell’allacciamento elettrico con relativo contatore per la misurazione dei
consumi).
E’ quindi evidente che, impedendo la prima, l’imputato mirava a impedire
anche la seconda e otteneva tale risultato, almeno temporaneamente.
2.3. In ogni caso, i ricorrenti assumono che il presunto danneggiato non
sarebbe stata la Pedone ma il Mancuso, che aveva riferito di aver acquistato sia
i generatori sia la benzina.
La censura è inammissibile per difetto di pertinenza e specificità.
Il Giudice di primo grado (pag.6) ha inteso risarcire i danni materiali e
morali patiti dalla sig.ra Pedone, in conseguenza della condotta lesiva
pregiudizievole della dignità umana per le condizioni in cui era stata costretta a
vivere coi figli; i danni liquidati attengono alle sofferenze materiali e morali,
comprensivi di disagi psicologici e morali, sicché non rilevano i costi
eventualmente sopportati dal Mancuso per un riscaldamento alternativo.
In ogni caso, con ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, il ricorrente
non indica – e tantomeno riporta completamente sì da integrare il requisito
necessario di autosufficienza – la fonte specifica di prova del fatto posto a
fondamento della doglianza.
Inoltre, secondo giurisprudenza del tutto consolidata

in tema di

provvisionale, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione
pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una
provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente

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Il fatto, ritenuto risarcibile, della privazione della Pedone per un periodo più

delibativa, sicché

la determinazione della somma assegnata è riservata

insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa
motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l’importo rientri
nell’ambito del danno prevedibile. (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella,
Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016 – dep. 2017, Ottaviani, Rv.
269704; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

grado.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci,
Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 ; Sez. U, n.
33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).
Ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen.
al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C
2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente
determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 12 marzo 2018.

Il Presidente

Il Consigliere estenso,re

0,1

Umberto Ituicii

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

6 AP.R. 2018

Stefano Pal
(941

E’ pertanto l’irrilevante la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo

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