Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18274 del 25/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18274 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOHN SOFIA N. IL 18/12/1976
avverso la sentenza n. 8370/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/02/2015

In fatto e in diritto

v

Viene proposta impugnazione (correttamente qui trasmessa, trattandosi di sentenza
inappellabile ai sensi degli artt. 593 ultimo comma e 568, 5° comma c.p.p.)
nell’interesse di John Sofia avverso la sentenza emessa in data 9.11.2011 dal Giudice
monocratico del Tribunale di Roma con la quale la predetta è stata condannata, con
attenuanti generiche, alla pena di C 1.200,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.
116 co. 13° e 136 C.d.S..
Si duole del mancato contenimento della pena nella misura minima.

Invero, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con
la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione:
tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica
esposizione dei criteri adottati (qui comunque supportati da congrua motivazione) per
addivenirvi in concreto (tra le altre, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv.
239754). Nel caso di specie è stata applicata una pena pressoché coincidente con il
minimo edittale.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 25.2.2015

L’impugnazione è inammissibile perché la censura mossa è manifestamente infondata.

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