Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18274 del 12/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18274 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Vanacore Luana, nata ad Acqui Terme, il 20/3/1987;

avverso la sentenza del 23/9/2016 del Tribunale di Pesaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla
Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pesaro ha confermato, anche agli effetti
civili, la condanna di Vanacore Luana per il reato di minaccia, mentre in riforma della
sentenza di primo grado l’ha assolta dal reato di ingiuria perché il fatto non costituisce
reato.
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Data Udienza: 12/03/2018

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata, a mezzo del proprio difensore, articolando
cinque motivi. Con il primo eccepisce la nullità dei verbali d’udienza relativi al giudizio
di primo grado, che sarebbero affetti da una serie di errori sulle generalità dei soggetti
intervenuti e sul numero di ruolo del procedimento. Errori che avrebbe ingenerato
confusione sull’intervento delle parti e tali da determinare la nullità degli atti ex art.
142 c.p.p. Con il secondo motivo deduce invece nullità della costituzione di parte
civile, recando l’atto di costituzione data anteriore a quella della procura speciale.

privo del relativo potere con conseguente nullità della costituzione. Con il terzo motivo
si lamenta ancora la nullità della lista testimoniale depositata dalla parte offesa non
ancora costituita parte civile e la conseguente nullità delle prove acquisite. In tal
sensoil ricorrente eccepisce come non possa invocarsi il principio secondo cui la
persona offesa può depositare la lista testi prima della notifica di dichiarazione di
costituzione di parte civile, posto che nel caso di specie la costituzione non è
intervenuta fuori udienza, ma mediante il deposito dell’atto di costituzione. Il Tribunale
avrebbe inoltre erroneamente affermato l’irrilevanza della questione argomentando dal
fatto che il teste citato – il maresciallo Castigliego – non fu mai escusso in udienza,
provvedendosi invece, su accordo delle parti, all’assunzione dell’annotazione di p.g. a
sua firma. Tale accordo non si sarebbe invero mai perfezionato, dal momento che il
difensore dell’imputata non era presente in udienza a cagione dell’erronea indicazione
del numero di ruolo del procedimento. Per altro verso l’affermazione del Tribunale si
rivelerebbe inesatta nella misura in cui l’annotazione di servizio fu acquisita su impulso
della parte offesa dopo una serie di rinvii dovuti ad impedimenti del teste. Con il
quarto motivo il ricorrente deduce violazione del contraddittorio e mancata assunzione
di una prova decisiva. In particolare ci si duole che l’imputata non abbia avuto la
possibilità di essere sottoposta ad esame, che la difesa non abbia potuto procedere al
controesame di alcuni testimoni – perché più volte assente a causa degli errori sui
numeri di ruolo del procedimento o per impedimento professionale del patrocinatore e che infine non abbia potuto depositare la propria lista testi. Né varrebbero sul punto
le argomentazioni del giudice d’appello su una presunta acquiescenza prestata in
ordine alle varie attività svolte, siccome la difesa non poteva opporvisi. Circa il rigetto
della richiesta di legittimo impedimento il Tribunale non avrebbe peraltro svolto alcun
apprezzamento sull’efficacia impeditiva delle circostanze allegate. Da ultimo si deduce
con il quinto motivo la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Si segnala in
proposito la contraddittorietà della sentenza laddove conferma la condanna, vista
l’entità dei fatti, a una pena corrispondente al minimo edittale, mentre poi respinge la
richiesta di applicazione della suindicata causa di non punibilità in ragione della
ritenutaentità delle minacce proferite e della loro reiterazione. Che il comportamento
contestato sia tenue lo dimostrerebbe del resto la mancata qualificazione della
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Pertanto al momento della redazione dell’atto il legale della parte offesa sarebbe stato

minaccia come grave. Inoltre il Tribunale non avrebbe neppure esaminato la ricorrenza
nel caso in esame degli altri requisiti previsti dalla legge, tutti positivamente integrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I cinque motivi di ricorso si rivelano nel complesso generici e meramente reiterativi
di quelli già proposti con l’atto di appello. Il Tribunale ha infatti logicamente affrontato
le medesime questioni oggetto del ricorso con motivazione congrua, esaustiva ed
immune da vizi.
2.1 Quanto al primo motivo va osservato che la nullità dei verbali ex art. 142 c.p.p. si
configura, per espressa disposizione di legge, nei soli casi di errore cui consegua la
assoluta incertezza sulle persone intervenute o nell’ipotesi di omessa sottoscrizione del
verbale da parte del pubblico ufficiale redigente. In materia la giurisprudenza di questa
Corte ha poi richiesto, per ritenere integrata la prima ipotesi, che l’identità del
soggetto partecipante all’atto non solo non sia documentata nella parte specificamente
destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati
contenuti nel verbale né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque
riconducibili (Sez. 6, n. 21699 del 19 febbraio 2013, Bruzzese e altro, Rv. 255662). In
definitiva l’incertezza assoluta che invalida il verbale si traduce nella impossibilità di
conoscere, anche aliunde, l’identità dei soggetti intervenuti, circostanza che sola
giustifica la comminatoria di nullità. Nella specie il Tribunale rileva invece
correttamente che le indicazioni del Mirasole quale parte civile e non come persona
offesa, e quella dell’avv. Perricci quale legale di quest’ultima e non dell’imputata,
costituiscono meri errori materiali che non hanno ingenerato alcuna incertezza, né
assoluta, né relativa, sull’identità effettiva dei soggetti intervenuti. Affermazione
armonica con i suesposti principi e come tale immune da censure.
2.2 Peraltro in relazione all’errore relativo al numero di r.g. del procedimento, il ricorso
non contesta il passaggio motivazionale nel quale il Tribunale rileva che il difensore
dell’imputato non poteva confondersi nell’annotare il rinvio disposto all’udienza del
10.10.2014. E ciò perché egli a tale udienza risultava presente e nel relativo verbale i
numeri di r.g. venivano correttamente riportati. Il motivo risulta pertanto
assolutamente generico, rimanendo fermo, comunque, in via generale il principio per
cui neppure l’errore materiale che ricade sul numero di r.g. invalida il verbale a norma
dell’art. 142 c.p.p.

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1. Il ricorso è inammissibile.

3.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, essendo irrilevante la data in
cui fu redatto l’atto di costituzione di parte civile e rilevando unicamente che la
persona offesa si sia costituita in udienza con deposito dell’atto di costituzione da parte
del proprio procuratore speciale. La procura speciale è infatti l’atto mediante il quale
colui che si ritiene danneggiato dal reato conferisce al proprio difensore il potere di
costituirsi parte civile nel processo penale. Tale potere deve dunque trovarsi nella
titolarità del difensore al momento in cui la costituzione si perfeziona, e cioè al

costituzione da parte del procuratore speciale, e non già al momento in cui
quest’ultima venga ad essere materialmente redatta. Non di meno – come annotato in
sentenza rimasta incontestata sul punto – la parte civile era presente in udienza al
momento del deposito dell’atto, talchè per consolidata giurisprudenza deve ritenersi
che la stessa si sia costituita personalmente (ex multis Sez. 4, n. 24455 del 22 aprile
2015, Plataroti e altri, Rv. 263730). Infine deve osservarsi come il Tribunale (peraltro
correttamente) abbia dichiarato l’eccezione – già formulata nel giudizio d’appello intempestiva, motivo di rigetto che il ricorrente non ha contestato, talchè il motivo,
oltre che manifestamente infondato, deve ritenersi anche generico.

4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto la questione processuale
sottoposta non assume rilevanza nel caso di specie. Infatti, come risulta dai verbali
d’udienza del primo grado, i testi indicati nella lista della parte offesa non sono stati
escussi in dibattimento, provvedendosi invece, in luogo della deposizione e su accordo
delle parti, all’acquisizione della annotazione di polizia giudiziaria redatta dal testimone
in precedenza citato. Nel riproporre la questione il ricorrente omette perciò di riferire
in ordine alla presenza di un sostituto processuale ex art. 97 c.p.p. a tale udienza
acquiescente all’acquisizione, mentre, per altro verso, giustifica l’assenza del difensore
in ragione di una circostanza inverosimile e smentita dal rilievo – rimasto come detto
incontestato – per cui il difensore dell’imputato non avrebbe potuto confondersi
nell’annotazione del rinvio disposto all’udienza precedente. Che poi il Tribunale abbia
comunque provveduto all’acquisizione della prova su impulso della parte offesa non
ancora costituita parte civile, risulta parimenti inesatto, perché essa non era più tale a
quella data. Ad ogni modo va osservato che sono in via normale consentite all’offeso
attività di tipo sollecitatorio ex art. 90 c.p.p. e che pertanto la prova risulterebbe
validamente acquisita pur in difetto di regolare costituzione.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile perché ripropone questioni già logicamente
confutate, senza che il ricorrente si sia sostanzialmente confrontato con la motivazione
della sentenza impugnata. Sono in particolare generiche, per le ragioni suesposte,
tutte le argomentazioni miranti a giustificare l’assenza del difensore principale con la
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momento del deposito, della presentazione o della notificazione della dichiarazione di

confusione indotta dagli errori materiali sui numeri di r.g. che hanno colpito taluni
verbali d’udienza, mentre in relazione al rigetto della richiesta di legittimo
impedimento il ricorrente trascura come lo stesso sia stato deciso in ragione della
ritenuta intempestività della suddetta richiesta. Sul punto deve oltretutto ritenersi
pertinente anche il contestato richiamo, contenuto in sentenza, alla natura civile del
giudizio cui il difensore dell’imputato avrebbe dovuto contestualmente presenziare,
atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte non costituisce

questi debba prestare la propria opera, per l’appunto, in un processo civile (ex multis
Sez. 2, n. 36097 del 14 maggio 2014, Diodato e altro, Rv. 260353).Con riguardo infine
alla acquiescenza prestata in ordine alle varie attività svolte, deve osservarsi che
l’imputata non è mai rimasta priva di difesa tecnica nel corso del procedimento e che,
dunque, del tutto inconsistente si rivela l’obiezione per cui tale acquiescenza non
sarebbe invero mai intervenuta.
6. Infine anche il quinto motivo è inammissibile. In primo luogo va rivelata la non
manifesta contraddittorietà della motivazione, dal momento che il minimo edittale
applicato al reato contestato non risulta esiguo rispetto alla forbice edittale vigente
all’epoca del fatto correlata allo stesso, che era contenuta nell’alternativa tra 50 e 51
euro di multa. Ed infatti il massimo edittale previsto per la minaccia non aggravata cui
il ricorrente fa riferimento (euro 1.032) è quello introdotto solo successivamente alla
consumazione del reato dalla I. n. 119/2013. In secondo luogo essa non può dirsi
neppure manifestamente illogica ovvero errata in diritto. Quelli che il ricorso definisce
elementi o profili della non punibilità non sono, infatti, che i limiti ostativi al
riconoscimento della suddetta causa di non punibilità previsti normativamente, la cui
assenza non determina affatto l’automatica applicazione della esimente in oggetto come invece dimostra di credere il ricorrente – che è invece comunque rimessa
all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede. Apprezzamento
che, peraltro, ha riposato nella specie su parametri consoni, quali la qualità delle
minacce profferite e la loro reiterazione, aspetto quest’ultimo che secondo la
prevalente giurisprudenza di legittimità connota persino l’abitualità del reato a norma
del secondo comma dell’art. 131-bis c.p., imponendone la tassativa disapplicazione (v.
tra le altre Sez. 5, n. 48352 del 15 maggio 2017, P.G. in proc. Mogoreanu, Rv.
271271). Da ultimo è poi appena il caso di ricordare l’insegnamento delle Sezioni Unite
per cui l’art.131-bis c.p. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di
competenza del giudice di pace (Sez. Un., n. 53683 del 22 giugno 2017, Pmp ed altri,
Rv. 271587).

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legittimo impedimento a comparire del difensore vincolante per il giudice il fatto che

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Il Consiglie
Lug

Il Presidente

sore

Depositato in Cancebria
Roma, lì ,

processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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