Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18272 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18272 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
BRESCIA
nel procedimento a carico di:
COMASCHI PIERINO nato il 28/07/1935 a MILANO
inoltre:
RIZZARDI DANIELE

avverso la sentenza del 14/03/2017 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
l’avvocato PELI STEFANIA, si riporta ai motivi del ricorso.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATI-0

1. Con sentenza emessa in data 14 marzo 2017 il Giudice di Pace di Brescia ha assolto
Comaschi Pietrino per il delitto di lesioni personali ai danni di Rizzardi Daniele perché il fatto
non sussiste.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brescia affidandolo
ad un unico articolato motivo.

Lamenta il ricorrente che il giudice di Pace si è limitato a descrivere il contenuto delle
deposizioni dibattimentali senza una seria valutazione delle medesime e concludendo per una
univocità del quadro probatorio che non trova riscontro nelle opposte tesi dell’imputato e della
parte civile dallo stesso giudice di pace evidenziate.
2.1. Con memoria difensiva del 12.2.2018 Comaschi Pierino ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il Giudice di Pace di Brescia ha concluso per l’univocità del quadro probatorio nel senso della
non colpevolezza dell’imputato nonostante gli elementi probatori dallo stesso evidenziati non
confortassero affatto una tale conclusione.
In particolare, il giudice adito, dopo aver fedelmente riportato il contenuto accusatorio della
deposizione della persona offesa – che aveva riferito di essere stata aggredita con due pugni in
faccia dall’imputato (che gli aveva peraltro stracciato il giubbotto) – e dopo aver riportato
altresì la deposizione dal contenuto compatibile del teste Angarone (il quale aveva visto la
persona offesa uscire dal condominio tenendosi la guancia destra e con il giubbino stracciato),
nel descrivere poi l’opposta versione dei fatti resa dall’imputato, non si è curato di indicare le
ragioni della inattendibilità delle dichiarazioni dei testi dell’accusa, limitandosi apoditticamente
ed incomprensibilmente ad affermare l’univocità del quadro probatorio nel senso della non
colpevolezza del prevenuto.
Il grave vizio motivazionale della sentenza impugnata ne impone l’annullamento con rinvio al
Giudice di Pace di Brescia per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Brescia.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018
Il consigliere estensore

Depositato in Ci

1a

Il Presidente

E’ stata dedotta la mancanza o comunque la contraddittorietà o illogicità della motivazione.

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