Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18272 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18272 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACCIATORE FRANCESCO N. IL 24/02/1956
avverso la sentenza n. 1536/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 11/02/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Cacciatore Francesco , ritenuto in primo grado responsabile del reato di guida
in stato di ebbrezza.
2. Propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato deducendo carenza di motivazione
quanto alla mancata delibazione della richiesta di oblazione avanzata in sede di opposizione
all’emissione di decreto penale di condanna, la mancata assunzione di una prova decisiva e la
violazione di legge,
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero nella specie l’oblazione non era consentita ai
sensi dell’art. 162 cod. pen. per essere il Cacciatore – la questione peraltro non era stata
oggetto dei motivi di appello- stato condannato con pena congiunta (giorni venti di arresto ed
€ 800,00 di ammenda) per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) C.d.S.
Quanto al secondo motivo la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla
inutilità dell’assunzione dei verbalizzanti richiamando quanto a riguardo affermato dal giudice
di prime cure; con l’odierno ricorso si sostiene altresì che detta testimonianza si appalesava
decisiva anche in ordine alla circostanza del mancato avviso al Cacciatore della facoltà di farsi
assistere da un difensore durante l’esecuzione dell’alcol test, questione poi espressamente
affrontata con il terzo motivo.
Osserva a riguardo la Corte : nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico muova dalla
ritenuta emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria
urgente ed indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall’art. 354, comma 3,
cod.proc.pen.; di conseguenza, in ragione del disposto dell’art. 114 disp.att. cod.proc.pen., la
polizia giudiziaria, nel compimento dell’atto, avverte la persona sottoposta alle indagini che ha
facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza che sia necessario procedere alla
nomina di un difensore d’ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato,
non sia comparso, per procedere all’accertamento. La giurisprudenza di legittimità, con
orientamento consolidato, ha affermato che la violazione dell’art. 114 disp.att. cod.proc.pen.
dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta e richiama l’art. 182, comma 2,
cod.proc.pen. per affermare che tale nullità deve essere eccepita prima del compimento
dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento
del primo atto successivo. La nullità in parola può essere anche rilevata d’ufficio, secondo
quanto previsto dall’art.182 cod.proc.pen., ma ciò non è possibile quando la parte sia decaduta
dalla possibilità di proporre la relativa eccezione e comunque quando la nullità si sia sanata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la nullità di un atto al quale la parte assiste
deve essere eccepita, a norma dell’art. 182, comma 2, cod.proc.pen., al più tardi
immediatamente dopo il compimento dell’atto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno
un successivo atto del procedimento al quale intervengano la stessa parte o il difensore,
potendo formularsi l’eccezione anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti mediante lo
strumento delle memorie o richieste che, ai sensi dell’art. 121 cod.proc.pen., possono essere
inoltrate in ogni stato e grado del procedimento (Sez.4, n.44840 del 11/10/2012, P.G. in proc.
Tedeschi, Rv.254959; Sez.1, n.24733 del 21/05/2004, Defina, Rv.228509). In alcune
pronunce, la norma è stata interpretata nel senso che la nullità deve essere eccepita dal
difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366
cod.proc.pen. gli concede per l’esame degli atti (Sez.3, n.14873 del 28/03/2012, Rispo,
Rv.252397; Sez. 2, n.13392 del 23/03/2011, Mbaye, Rv.250046; Sez. 4, n.15739 del
14/03/2008, Alberti, Rv.239737); in altre si è, comunque, affermato che deve considerarsi
tardiva l’eccezione dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto
successivo del procedimento (Sez.4, n.45622 del 4/11/2009, Marci, Rv.245797; Sez.4,
n.45621 del 4/11/2009, Moretti, Rv. 245462).
Più recentemente, in una pronuncia di questa Sezione, si è chiarito come non sia necessario,
con specifico riferimento all’esecuzione di alcoltest, a differenza di quanto opinabile in caso di
atti del procedimento quali perquisizioni o sequestri, che il termine entro il quale la nullità
intermedia eventualmente verificatasi debba essere eccepita sia tale da garantire il previo
instaurarsi del rapporto difensivo, trattandosi di eccezione che può essere avanzata
direttamente dall’interessato in quanto non ricorrono facoltà processuali che comportino la
cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore
(Sez.4, n.36009 del 4/06/2013, P.G. e altro, Rv. 255989).
1

OSSERVA

Il ricorrente ha eccepito la predetta nullità solo in sede di ricorso per cassazione donde
l’evidente tardività dell’eccezione.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000= a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento telle_sgesd
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015

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