Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18271 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18271 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FEDE SETTIMO nato il 01/08/1978 a PALERMO

avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della
pena per errore di calcolo relativamente al capo C, inammissibile nel resto.
Udito il difensore

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.1.

Con sentenza emessa in data 23 novembre 2016, il Tribunale di Palermo, in

qualità di giudice d’appello, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado,
riconoscendo la penale responsabilità di Di Fede Settimo per i reati ascrittigli di lesioni
personali e minacce e riducendo la pena inflitta a 4 mesi di reclusione.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso per
Cassazione affidandolo ai seguenti motivi.

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Tale vizio si appalesa nella ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al capo c) della
rubrica, esclusa, invece, nel dispositivo di primo grado.
Il ricorrente afferma che, per il principio di prevalenza del dispositivo di una sentenza sulla
motivazione, non sussiste dubbio che la sentenza di primo grado avesse escluso
l’aggravante di cui al capo c).
Né nella parte motiva era stato rappresentato un iter logico-giuridico che deponesse per il
contrario o da cui eventualmente dedurre un errore materiale.
Inoltre, la sentenza impugnata era comunque incorsa in un’omessa motivazione in ordine
alla sussistenza dell’aggravante di cui al capo c) sul rilievo che il dettato condannatorio era
privo di “quel logico apparato argomentativo” in vista di un possibile scrutinio di legittimità.
2.1.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea

applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 134 c.p.
Il ricorrente si duole dell’errore in cui è incorso il giudice di appello in ordine al calcolo della
pena finale su cui operare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato.
Infatti, tenuto conto che una volta individuato il reato più grave nella minaccia di cui capo c),
l’aumento di ulteriori quindici giorni avrebbe dovuto applicarsi per altri due reati e non per tre
– l’imputato era stato, infatti, assolto per il capo a) – la pena finale su cui operare la riduzione
avrebbe dovuto essere di mesi 5 e giorni 15 di reclusione.

2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il primo motivo non è fondato e pertanto va rigettato.

Va preliminarmente osservato che è orientamento costante di questa Corte che il
dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione in caso di contrasto con questa, ma, se
la sua formulazione è lacunosa o poco chiara, può e deve venire interpretato proprio con
l’ausilio della motivazione (sez. 4, n. 100 del 20/10/1995, Rv. 203520).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la formulazione del dispositivo della sentenza di
primo grado fosse lacunosa o quantomeno poco chiara atteso che, dopo la pronuncia di
_…….,,…4)

I

condanna per entrambi i reati di cui ai capi b) e c), è stata genericamente “esclusa
l’aggravante contestata”, espressione equivoca, essendo stata contestata in rubrica
l’aggravante sia per il capo b) (i futili motivi), sia per il capo c) (la minaccia grave).

Orbene, la scarsa chiarezza dell’espressione sopra esaminata rende condivisibile
l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, che ha ritenuto, sulla scorta della

riferire l’esclusione dell’aggravante al reato di cui al capo b).

Tale ragionamento è immune da censure atteso che la sentenza del Tribunale di Palermo,
dopo un breve riassunto dello svolgimento del processo, ha affermato che “sussistono
elementi certi per dichiarare la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di
lesione al Lo Franco e di minaccia grave contestatigli in relazione alle due persone offese,
costituitesi parti civili”.

Dunque, nonostante che entrambi i reati di cui capi b) e c) fossero stati contestati con
l’aggravante, la sentenza di primo grado ha espressamente affermato la penale
responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni (se far alcun cenno all’aggravante
contestata dei futili motivi) e di “minaccia aggravata”.

Non è, inoltre, meritevole di accoglimento l’assunto del ricorrente secondo cui la sentenza
impugnata sarebbe incorsa in vizio motivazionale in ordine all’accertamento dell’aggravante
di cui al capo c) , essendo stata nel percorso argomentativo più volte (pagg. 4 e 6)
rimarcata la gravità della condotta del prevenuto, connotata da una forza di prevaricazione
non comune, atteso che lo stesso non temeva neppure l’intervento delle Forze dell’ordine.

2. Il secondo motivo è fondato e va pertanto accolto.
E’ evidente l’errore in cui è incorso il giudice d’appello, atteso che nonostante la sentenza
impugnata avesse espressamente precisato che gli ulteriori aumenti di giorni 15 dovessero
effettuarsi “per ciascuno degli ulteriori reati di lesione e minaccia contestati” , e quindi per
due reati, in realtà, sono stati erroneamente effettuati tre ulteriori aumenti di 15 giorni a
titolo di continuazione.
Ne consegue che la pena finale su cui operare la riduzione per il rito avrebbe dovuto essere di
mesi 5 e giorni 15 di reclusione, anziché di sei mesi di reclusione.
Deve quindi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, che deve essere rideterminato in mesi tre e giorni 20 di reclusione.

motivazione della pronuncia di primo grado, che il dispositivo di tale sentenza avesse inteso

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio
che determina in mesi tre e giorni venti di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018
Il Presidente

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA