Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18271 del 11/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18271 Anno 2015
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACHIS FEDERICO N. IL 30/09/1976
avverso la sentenza n. 437/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 11/11/2014

RG 50420/2013 Bachis

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art.81 c.p.
nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione(art.606 comma 1 lett.b ed e cpp )
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, nonchè generico, non solo per la sua assoluta
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione

giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, avendo la Corte risposto a tutti i motivi d’appello, anche in riferimento alla richiesta continuazione
esclusa in considerazione anche dei termini del tutto generici prospettati dall’appellante (v.pagg.6-7 della
sentenza impugnata).
Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di E o 1000 in favore della Cassa delle ammende.
11.11.2014

impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del

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