Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18270 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18270 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data Udienza: 27/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO ANTONIO nato il 02/12/1945 a LAMEZIA TERME

avverso la sentenza del 18/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Th

,f

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza emessa in data 18 luglio 2016, il Tribunale di Catanzaro, in qualità di

giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Trovato Antonio per il reato di cui all’art. 4 comma 2° L. 110/75 per
intervenuta prescrizione, confermando la condanna per il delitto di lesioni personali.
2.

Con atto sottoscritto dal proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso per

2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 33-septies

c. 2 c.p.p. , 178 lett. c) c.p.p., art. 456 c.2 c.p.p. ed art. 604 c.4 c.p.p. nonché difetto di
motivazione.
Lamenta il ricorrente che il giudice monocratico del Tribunale di Lamezia Terme, dopo aver
accertato che il reato di cui al capo a) non apparteneva alle proprie attribuzioni, aveva
erroneamente trasmesso gli atti al Tribunale in composizione collegiale anziché al P.M.,
privando così il ricorrente del diritto di accedere a giudizio abbreviato.
Il ricorrente lamenta altresì di aver già formulato tale doglianza nei motivi di gravame al
giudice d’Appello, il quale, tuttavia, non solo non aveva rilevato alcuna violazione di legge, ma
era anche incorso in un difetto motivazionale in ordine alle eccezioni di nullità sollevate dalla
difesa.
La Corte d’appello avrebbe dovuto applicare correttamente l’art. 33 septies c.p.p, dichiarando
la nullità della sentenza impugnata e disponendo la regressione del procedimento al fine di
consentire all’imputato, ex art. 456 c.2 c.p.p. , di chiedere il rito alternativo del giudizio
abbreviato.
2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 92 e

95 c.p. e travisamento della prova per omessa valutazione delle risultanze probatorie ossia,
del verbale di udienza del 15 maggio 2010.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello ha fondato la sua responsabilità su risultati
probatori- dichiarazioni rese dal Trovato in fase d’interrogatorio- differenti rispetto a quelle
valutati dal giudice di primo grado, che si è fondato sulle risultanze della CTU.
E’ stata omessa la valutazione di prove decisive ai fini del giudizio d’imputabilità del Trovato e,
in particolare, la deposizione del teste Pecoraro, persona offesa, il quale aveva dichiarato che il
Trovato “quando è ubriaco è a ruota libera” , che era “ubriaco fradicio” e che “si ubriaca
sempre”.
E’ stata sostanzialmente omessa la valutazione dello stato di intossicazione cronica del
Trovato, ovvero di quella ubriachezza patologica che esclude l’imputabilità, da intendersi come
alterazione dello stato fisiologico dell’organismo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

Cassazione affidandolo ai seguenti motivi.

1. Il primo motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che il Supremo Collegio di questa Corte (S.U. n. 29316
del 26/02/2015, Rv. 264262) ha recentemente osservato che nel giudizio immediato,
l’inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al tribunale in
composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola
generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase
e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero. Solo nel caso, residuale, in cui

passaggio gli fosse stato arbitrariamente negato, il giudice del dibattimento deve invece
trasmettere gli atti al pubblico ministero, al fine di consentire all’imputato di essere rimesso
nella condizione di accedere alla udienza preliminare

e di avanzare

richiesta di riti

alternativi nella sede che era per essi propria.
In sostanza, le condizioni perché operi la regressione processuale sono

rappresentate

dall’addebitabilità al pubblico ministero della mancata celebrazione dell’udienza preliminare ed
il conseguente pregiudizio del diritto dell’imputato di avere accesso ad alcuno dei riti speciali
(vedi Cass. Sez. Il penale, Sent. n. 20203/2016).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la decisione del giudice monocratico del Tribunale di
trasmettere gli atti al giudice collegiale, anziché al P.M.„è stata giuridicamente corretta.
All’imputato non è stato affatto arbitrariamente negato l’accesso all’udienza preliminare,
essendo il procedimento a suo carico stato ritualmente celebrato con rito immediato.
Il prevenuto non ha, infatti, formulato alcuna censura in ordine alla sussistenza dei presupposti
per la celebrazione del processo a suo carico con tale rito speciale.
Né è stata violato il diritto del ricorrente di accedere al rito abbreviato. In difetto di ogni
doglianza sul punto, è evidente che il decreto di giudizio immediato notificatogli conteneva
l’avviso in ordine alla possibilità di poter chiedere il giudizio abbreviato nelle forme e nei
termini di cui all’art. 458 c.p.p, ma il prevenuto non ha inteso avvalersi di tale opportunità nei
tempi e nei modi richiesti dalla legge.
Il ricorrente non può neppure dolersi che la Corte territoriale non abbia congruamente
motivato il rigetto delle sue eccezioni processuali.
E’ infatti orientamento consolidato di questa Corte che quando giudice di merito esamina una
questione di diritto – quale quella di specie – la Corte di Cassazione non deve tanto verificare
la eventuale motivazione fornita dal giudice di merito quanto valutare la correttezza della
soluzione giuridica adottata.
E’, infatti, irrilevante che una questione di diritto non sia stata motivata o sia stata
eventualmente illogicamente o contraddittoriamente motivata allorquando sia stata comunque
esattamente risolta, atteso che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è
solo quello attinente alle questioni di fatto (vedi sez. 2 n. 19696 del 20 maggio 2010, Rv.
247123; S.U. n. 155/12 del 29 settembre 2011, Prevete, in motivazione).

2

all’imputato fosse spettato il passaggio alla fase processuale dell’udienza preliminare e tale

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel rigettare l’eccezione processuale sollevata dal
ricorrente, ha esattamente risolto la questione giuridica sottoposta al proprio esame.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che nei motivi di appello il ricorrente aveva lamentato l’omessa
valutazione del suo stato di ubriachezza al momento in cui si sono verificati i fatti per cui è
procedimento.
Sul punto, la Corte di merito, con un percorso argomentativo articolato ed immune da vizi
logici, ha puntualmente evidenziato che lo stato di ubriachezza non ha inciso sulla sua

effetti alcolici erano ormai cessati, di aver sferrato la coltellata al viso della vittima “per paura
che mi colpisse con una testata”. Proprio l’esatto ricordo e la narrata consequenzialità degli
eventi avevano dimostrato, infatti, la coscienza e volontà dell’imputato al momento del fatto.
D’altra parte, l’eccezione di travisamento della prova sollevata dal ricorrente in ordine alla
mancata valutazione dei passaggi della deposizione della persona offesa riguardanti lo stato di
ubriachezza dell’imputato, appare, manifestamente infondata.
La Corte territoriale, come sopra evidenziato, ha ben considerato lo stato di ubriachezza del
ricorrente ma ne ha in modo articolato escluso l’incidenza ai fini della sua imputabilità.
Infine, quanto alla doglianza che sarebbe stata omessa la valutazione dello stato di
intossicazione cronica del Trovato, ovvero di quella ubriachezza patologica che esclude
l’imputabilità, deve preliminarmente osservarsi che è orientamento consolidato di questa Corte
(sez. 6 n. 47078 del 24.10.2013, Rv. 257333), che l’intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti può influire sulla capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo
carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche
permanenti configurabili quale vera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di
cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. anomalie non conseguenti ad uno stato patologico.
Orbene, nel caso di specie, non solo il ricorrente non ha mai dedotto che le alterazioni
psicologiche dovute al consumo d’alcool siano permanenti, ma anche il riferimento ad un suo
supposto stato di intossicazione cronica è stato dedotto solo con il ricorso per cassazione.
Ne consegue che tale censura è palesemente inammissibile in quanto non consentita a norma
dell’art. 606 comma 3 0 c.p.p..
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018
Il consigliere estensore

Depositato in Cancelleria

Il Presidente

imputabilità del ricorrente, avendo quest’ultimo riferito in sede di interrogatorio, quando gli

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