Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1827 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1827 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

Data Udienza: 13/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRANZA BOJAS MIGUEL ANGEL N. IL 10/02/1983
DENARO MARIO N. IL 20/11/1951
EMEKWUO AKUDO JEFFREY N. IL 29/12/1975
ZUTTA REYNA FANNY JANNET N. IL 31/05/1970
CANZONIERI MARIA ROSA N. IL 24/05/1978
avverso la sentenza n. 2857/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5 -(AA-iir
che ha concluso per A.

Udito, per la parte

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CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in data 29.11.12 e
definendo un processo a carico di dieci imputati (tra cui CANZONIERI MARIA ROSA,
CARRANZA BOJAS MIGUEL ANGEL, DENARO MARIO, EMEKWUO AKUDO JEFFERY,
REYNA FANNY JANNET ZUTTA), ha giudicato insussistente il reato associativo ed

rispettivamente indicati al capo 2, escludendo la continuazione per DENARO e
rideterminando le singole pene, ricorrono i cinque imputati indicati, enunciando i
motivi che seguono.

2.1 CANZONIERI MARIA ROSA (avv. Molinengo):
– difetto e illogicità della motivazione, perché la sentenza impugnata “appare
non esaustiva nella rideterminazione della pena”, non avendo valutato “con
completezza” tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p..

2.2 CARRANZA BOJAS MIGUEL ANGEL (avv. Strata):
– contraddittorietà a manifesta illogicità della motivazione: riconosciuto il ruolo
meramente esecutivo, la fattispecie avrebbe dovuto essere sussunta nel quinto
comma dell’art. 73 dPR 309/90; ciò in particolare per l’unica cessione, secondo il
ricorrente, a lui ascrivibile (quella a Donato Broco alias Patrizia);
– inosservanza della legge penale, in ordine alla quantificazione della pena, da
ritenersi “eccessiva” con riferimento ai parametri dell’art. 133 c.p..

2.3 DENARO MARIO (avv. Praticò):
[Va premesso che l’imputato è stato giudicato responsabile dalla Corte
d’appello per un solo episodio, consumato tra il 17 ed il 18 giugno 2009,
consistente nella consegna di un piccolo involucro, ricevuto da Carranza e per conto
della Zutta, giudicato contenere stupefacente (e non denaro come nella versione
difensiva) destinato a Boicu Donna, moglie di Rotolo Giuseppe, coimputato non
ricorrente, presso la quale Denaro viveva in quel periodo]
– violazione di legge e vizi della motivazione sul punto della ritenuta
consapevolezza dell’effettivo contenuto dell’involucro. Secondo il ricorrente la
censura d’appello non sarebbe stata quella secondo cui oggettivamente
nell’involucro ci fosse denaro [circostanza motivatamente esclusa dalla Corte

affermato la colpevolezza per episodi di violazione della legge sugli stupefacenti

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distrettuale con riferimento in particolare alle conversazioni precedenti e
successive, intercorse anche tra altri soggetti], bensì quella che l’imputato sarebbe
stato di ciò convinto, essendosi prestato alla consegna del denaro alla Boicu (moglie
del Rotolo, questi amante della Zutta) sapendo che quella aveva preteso un aiuto
per la detenzione di Rotolo. Su tale aspetto, afferente l’elemento soggettivo,
sarebbe mancata risposta, non potendosi essa ravvisarsi nella mera narrazione
degli eventi accaduti tra il 17 ed il 18, e in particolare nelle conversazioni il cui testo
era integralmente riportato nella sentenza di primo grado (trascritto in ricorso),

trattativa e come destinazione di stupefacente);
– violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante del quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90, perché la Corte
distrettuale avrebbe sovrapposto le posizioni ZUTTA e DENARO, ascrivendo a
questo ricorrente considerazioni (su qualità e quantitativo del ceduto, sulla
professionalità dello spaccio) a lui, ignaro ed occasionalmente coinvolto, non
estensibili.

2.4 EMEKWUO AKUDO JEFFERY (avv. Farruggia):
– vizi della motivazione in punto responsabilità: la Corte non avrebbe spiegato
perché ha limitato la prova giudicata idonea a provare l’affermazione di
colpevolezza a sole tre tra le cinque telefonate richiamate dal primo Giudice, in
particolare non spiegando la diversa valenza probatoria tra le stesse; con tale
inspiegata riduzione, in realtà la stessa Corte avrebbe accolto parzialmente l’appello
e confermato la critica di inattendibilità del chiamante in correità Jouk Kalid;
– mancanza o illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al
diniego dell’attenuante del quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90, perché dall’esito
della perquisizione e dal contenuto delle conversazioni intercettate non
emergerebbero elementi di fatto ostativi, significativi delle quantità (e qualità)
genericamente asserite incompatibili;
– “non soddisfacente” il giudizio sul diniego delle attenuanti generiche (per il
precedente penale specifico), per non argomentata disparità di trattamento con i
coimputati Denaro, ‘Lambito’ e Rotolo.

2.5 REYNA FANNY JANNET ZUTTA (avv. Zancan):
– mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, perché la
Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dello spontaneo ritorno dell’imputata

perché non vi era in essi mai un riferimento che collegasse droga e Boicu (come

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nel territorio nazionale, dopo l’espatrio in violazione di misura cautelare non
custodiale per ragioni familiari, evento all’evidenza di significativo rilievo.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della
somma, equa ai casi, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

tempo stesso generico/assertivo e diverso da quelli consentiti, sollecitando un
diverso apprezzamento di merito a fronte di specifica motivazione (che ha
accompagnato la deliberazione di riduzione della pena applicata in primo grado).

3.2 Del ricorso di CARRANZA BOJAS, il primo motivo è nuovo e diverso da
quelli consentiti. Secondo la sentenza d’appello (p. 45, e poi 58) l’imputato ha
proposto motivo sul trattamento sanzionatorio solo chiedendo la riduzione della
pena; l’odierna richiesta di specifica attenuante introduce pertanto un tema,
oltretutto di merito per come in concreto prospettato, non tempestivamente
dedotto al competente Giudice d’appello (né, del resto, il ricorso lamenta un’omessa
risposta su corrispondente specifica richiesta: art. 606.3 c.p.p.).
Il secondo motivo è al tempo stesso generico nelle sue deduzioni, solo
assertive e in fatto, e diverso da quelli consentiti, sollecitando alternativa
valutazione di merito.

3.3 II ricorso di DENARO va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è al tempo stesso manifestamente infondato e diverso da
quelli consentiti.
L’atto d’appello a p. 9, ultimo periodo, esponendo il motivo relativo ‘alla
ricezione’ di 10 gr. di stupefacente per Boicu Donna rileva, genericamente,
“l’assoluta mancanza di prova in merito”; con ciò la mancanza di prova venendo
collegata ‘alla ricezione’. L’appello spiega poi le ragioni per le quali la busta
conteneva denaro e non stupefacente. Nessuna parola o termine, tantomeno
argomentazione, fa riferimento al tema del possibile errore e comunque all’aspetto
psicologico della vicenda, con riferimento esplicito, ad errore e all’inconsapevolezza
della presenza di droga.

3.1 n ricorso di CANZONIERI va dichiarato inammissibile perché il motivo è al

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Risulta pertanto non apparente e non travisante, rispetto al contenuto
oggettivo del motivo d’appello, la risposta della Corte distrettuale, che ha spiegato
puntualmente le ragioni per le quali con certezza quella busta conteneva droga e
non denaro.
Il motivo di ricorso sul punto risulta pertanto nuovo, rispetto alle deduzioni
d’appello, e oltretutto connotato da elevata intensità di merito. Né potrebbe
sostenersi che comunque il tema sarebbe stato implicitamente devoluto, pur nella
ricordata assenza di alcun riferimento specifico al soggettivo riferito errore: in ogni

dazione dell’involucro, che materialmente è descritta avvenire dal CARRANZA al
DENARO, all’interno di uno stringente contesto di conversazioni che, precedenti e
successive, hanno ad oggetto solo droga) altrettanto implicitamente sarebbero
idonee, sul piano logico, a dar prova della consapevolezza.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: non solo l’attenuante ex art.
73.5 dPR 309/90 ha valenza oggettiva, sicché per il medesimo fatto è impossibile
ritenerla per taluno ed escluderla per altro, ma la Corte distrettuale ha spiegato
specificamente la consapevolezza dell’imputato in ordine all’effettivo quantitativo
contenuto nell’involucro e quantificato in dieci grammi di cocaina di elevata
purezza.

3.4 Quanto al ricorso proposto da EMEKWUO AKUDO JEFFERY, il primo motivo
è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha spiegato le ragioni della
giudicata attendibilità del Kouk Khalid (p. 62); ha poi evidenziato come le sue
dichiarazioni, in particolare in ordine a specifici fatti di cessione, trovassero
riscontro nel contenuto delle conversazioni dalle quali emergeva il riferimento a
somme compatibili con i quantitativi descritti (p. 63); ai fatti specifici emersi da
queste conversazioni (prima, seconda e quarta di quelle indicate a p. 43, uniche che
fanno riferimento a somme, euro 1850 e 1750, specifiche) ha limitato la rilevanza
penale, per questo riducendo la pena quantificata come aumento per la
continuazione (p. 63).
Il secondo motivo è generico e diverso da quelli consentiti. La Corte d’appello,
come accennato prima, ha dato conto delle dichiarazioni rese da Kouk Khalid
relative anche all’acquisto per più volte di quantitativi di 50 gr. di cocaina a 37 euro
il grammo, tra l’altro corrispondenti alla somma risultante da alcune delle
conversazioni telefoniche intercettate (p. 61 e 62; 63). E’ quindi evidente che
quando a p. 63 il Giudice distrettuale spiega la reiezione dell’applicazione di questa
attenuante con riferimento ai “quantitativi significativi” oggetto di cessione, non può

caso, infatti, le ragioni spiegate dalla Corte alle pagine 60 e 61 (collocando la

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che far riferimento a quelli che ha in precedenza puntualmente richiamato. Da qui
la genericità del motivo (che quei dati probatori ignora) e il suo risolversi in
preclusa censura di merito.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sul diniego delle attenuanti
generiche vi è specifica motivazione non palesemente incongrua ai dati riferiti. In
ordine alla dedotta intrinseca contraddittorietà, a Laimito e Rotolo sono state
negate le attenuanti generiche (p. 64), sicchè non si comprende perché il ricorrente

‘ruolo minore’ assolto dallo stesso.

3.5 II ricorso di REYNA va dichiarato inammissibile perché il motivo è diverso
da quelli consentiti prospettando, a fronte di specifica motivazione che ha
evidenziato la gravità e le peculiari modalità dei plurimi fatti, spiegandone la
rilevanza ad attestare un apprezzabile grado di professionalità nel delinquere con
costante e rinnovata determinazione criminale, censura in fatto volta ad ottenere
una preclusa rivalutazione del merito dell’apprezzamento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13.12.2013

richiami le loro posizioni sul punto. Quanto a Denaro vi è espressa motivazione sul

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