Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18269 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18269 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AZZINNARO LUCA N. IL 09/10/1982
MARIGLIANO ALESSANDRO N. IL 01/06/1981
avverso la sentenza n. 141/2014 TRIBUNALE di PAOLA, del
18/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CAtIguau)Amo

A

\,1/44

Uditi difensor Avv.;

J2Q

ct

tufku.A.

Data Udienza: 16/01/2015

Considerato:
Azzinaro Luca e Marigliano Alessandro ricorrono avverso la
sentenza, in data 18 aprile 2014, del Tribunale di Paola, con la quale, è
stata loro applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod.
proc. pen., per il reato di cui agli artt. 75, c. 2 d.lvo n. 159/11, e,
chiedendone l’annullamento, deducono che il giudice non avrebbe
considerato gli elementi che avrebbero portato all’applicazione
dell’art. 129 c.p.p.
dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato; questa Corte ha stabilito: “La sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di
legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause
di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3,
18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071);è palesemente infondato il vizio di
motivazione essendo stato fatto riferimento anche ai documenti prodotti
per sostenere l’ipotesi accusatoria l’indicazione delle date in cui sono
stati commessi i singoli reati di rapina ai danni dello stesso
distributore.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art.
129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 6 ennaio 2015

DEPOSITATOINCANCELLERIA

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta

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