Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18269 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18269 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Scarcella Giovanni Antonio Oronzo , nato il2 22/4/1945
avverso l’ordinanza ex art. 41 cod.proc.pen. emessa dalla Corte di Appello di
Catanzaro il 24/10/2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del sostituto Procuratore
generale, Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato
l’inammissibilità della istanza di ricusazione proposta ex art. 36 comma 1 lett.H
c.p.p. da Scarcella Giovanni Antonio Oronzo, nella qualità di persona offesa
nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n.650/2016, nei confronti del
Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, sul rilievo che
quest’ultimo si era già pronunziato, accogliendo la richiesta di archiviazione
avanzata dalla Procura di Castrovillari in ordine ad altro procedimento penale

1

Data Udienza: 11/04/2018

R.G.N.R. 4536/2015, strettamente connesso al primo; esprimendo il proprio
convincimento su fatti analoghi se non identici a quelli oggetto del primo.
2.Avverso il provvedimento della corte territoriale ricorre per cassazione la
persona offesa, tramite il suo difensore e procuratore speciale, deducendo:
1) Violazione dell’articolo 111 della Costituzione e 38,41,125 cod.proc.pen. e
vizio di motivazione, sul rilievo che la corte d’appello ha omesso di considerare
che l’istanza di ricusazione era stata sollevata ritualmente nel rispetto delle

espresso il proprio convincimento nel procedimento archiviato.
2)

Violazione degli artt. 37 e 38 cod.proc.pen. poiché nel caso in esame

sussisteva una delle situazioni d’incompatibilità del giudice che rende legittima
l’istanza di ricusazione.
3) Nullità dell’ordinanza per omesso esame dei documenti prodotti e omessa
acquisizione dei fascicoli processuali non trasmessi dal G.I.P. del Tribunale di
Castrovillari.
3.11 P.G. presso questa Corte di legittimità ha rassegnato le proprie conclusioni
scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricors, in quanto la corte di appello ha motivatamente ritenuto che l’istanza fosse
inammissibile poiché era stata prodotta in copia e la documentazione allegata
non era idonea a comprovare l’esistenza di una causa di ricusazione.
4.1 primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché il
ricorrente si limita a reiterare nel merito le ragioni a sostegno dell’istanza di
decisum della Corte territoriale, che ha

ricusazione e non si confronta con il

dichiarato l’inammissibilità della istanza di ricusazione, sul rilievo che alla stessa
non erano allegati i documenti idonei a dimostrare l’esistenza della causa di
ricusazione, che era onere del ricusante produrre e non del giudice ricusato o
adito acquisire.
La dichiarazione di manifesta infondatezza non rientra nell’ambito delle decisioni
“sul merito”, ma si limita a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie
per la pronuncia di merito, piano nettamente distinto da quello della risoluzione
del problema di merito: per le caratteristiche coessenziali del relativo giudizio, la
sommaria delibazione di manifesta infondatezza, si arresta alla mera
plausibilità, risultante ictu oculi, dei motivi che sorreggono l’atto, con effetti di
stretto diritto processuale e a salvaguardia del “limite invalicabile all’impiego di
moduli volti a eludere lo schema del procedimento”.
5.11 terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte
territoriale ha richiamato e fatto corretta applicazione del consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui “La dichiarazione di ricusazione ha
carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle
2

forme previste dall’art. 38 cod.proc.pen. sull’assunto che il G.I.P. avesse già

modalità • di presentazione, e ‘dunque anche con riguardo all’allegazione della
documentazione a sostegno dei motivi addotti.”( Nella fattispecie la Suprema
Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo
degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva
dichiarato inammissibile l’istanza per mancanza della documentazione a
sostegno, osservando che deve essere il ricusato e non il giudice adito a
selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione) (Sez. 6, n. 4856 del

Il ricorrente, non si confronta con le articolate argomentazioni del provvedimento
impugnato, fondato anche sulla costatazione che l’istanza di ricusazione era stata
presentata in copia, e si limita a ribadire che con l’istanza di ricusazione si
chiedeva alla corte di acquisire la documentazione dei procedimenti penali,
omettendo di considerare che è onere della parte istante la produzione
documentale a supporto dell’istanza stessa e che proprio la domanda di acquisire
i fascicoli processuali dei procedimenti penali dimostra che la stessa non era
autosufficiente, non essendo stata effettuata quella selezione dei documenti
rilevanti a supporto della richiesta.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche per
genericità, cui consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta
congrua, di euro duemila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio dell’ 11.4.2018
Il Consig

estensore
Il Presidente

21/10/2014 – dep. 02/02/2015, Corrado, Rv. 26205201).

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