Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18268 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18268 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Garofalo Luciano, nato a Napoli il 31/10/1945, avverso l’ordinanza pronunziata il
4/10/2017 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in Aversa con cui è stata
dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dall’imputato e ordinata
l’esecuzione del decreto penale di condanna emesso il 29 settembre 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
lette le conclusioni depositate il 7/272018 dal Pubblico Ministero,nella persona
del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio all’ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli
Nord.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con l’ordinanza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato
l’inammissibilità dell’opposizione proposta dall’imputato avverso il decreto penale
di condanna, rilevando che la contestuale richiesta di oblazione era
inammissibile, perchè prevista solo per le contravvenzioni.
1

Data Udienza: 11/04/2018

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo’
violazione dell’art. 461 e segg. cod.proc.pen.
Assume il ricorrente, in punto di fatto , che nell’atto di opposizione non si faceva
riferimento all’eventuale istanza di oblazione, richiamata soltanto nel mandato
difensivo apposto in calce, e sotto il profilo giuridico, richiama il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui l’eventuale inammissibilità della
contestuale istanza di oblazione non comporta l’inammissibilità della opposizione,

disporre il rinvio a giudizio.
Il ricorso è fondato.
Deve convenirsi con il ricorrente che nel caso in esame non ricorrono i
presupposti di fatto e di diritto per dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione e
quindi conseguentemente l’esecutività del decreto penale di condanna, in quanto
l’opposizione è stata avanzata

sic et simpliciter e, comunque, secondo un

consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio
condivide, “Non determina automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione al
decreto penale di condanna il rigetto della domanda di oblazione proposta
contestualmente all’opposizione. (Sez. 3, n. 44467 del 08/10/2009 – dep.
19/11/2009, Coppola, Rv. 24521601).
Si impone, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Napoli Nord.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per
l’ulteriore corso.
Motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio dell’ 11.4.2018
sigiliz e estensore
Il Con i
Il Pr sidente

che produce comunque il suo effetto, con la conseguenza che il G.I.P. deve

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