Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18267 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18267 Anno 2015
Presidente: IANNELLI ENZO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Russi Concetta, nata a Milano il 30 aprile 1977
avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione della Corte d’appello di
L’Aquila in data 11 novembre 2013.
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
Lette le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 16/01/2015

RITENUTO IN FATTO
Russi Concetta ricorre avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione
della Corte d’appello di L’Aquila in data 11 novembre 2013 avverso la sentenza del

9 giugno 2009 del Tribunale di Pescara
A sostegno dell’impugnazione deduce:
a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 591, 581 …,
c.p.pì
nonché dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione

Secondo la ricorrente erroneamente l’ordinanza avrebbe ritenuto generici
i motivi dell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Erroneamente l’impugnazione è stata ritenuta inammissibile, poichè
l’appello è stato proposto avverso una sentenza di primo grado nei cui

parte della ricorrente rispetto alla dedotta connivenza. Tale circostanza non
può ritenersi priva di specificità in modo tale da rendere generico l’atto di
impugnazione sul punto.
Osserva la Corte che la distinzione tra connivenza non punibile e
concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la
prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo,
inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il
secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il
proposito criminoso del concorrente. (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 – dep.
29/01/2014, Benocci, Rv. 258186).
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio degli atti alla
Corte d’appello di L’Aquila per il giudizio alla luce del principio di diritto
sopraindicato
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila per il
giudizio.
Roma, 6 gennaio 2016
Il Co
Giov.

re estensore
.

Ilev

confronti è stata contestata l’erronea valutazione del concorso nel reato da

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