Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18267 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18267 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
PUSCASU Claudiu Constantin, nato in Romania il 23 agosto 1989
avverso la sentenza 28 novembre 2017 del Tribunale di Roma.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Roma ha applicato, su
richiesta delle parti, all’imputato la pena concordata ex art. 444 cod pen.
2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente con ricorso presentato

successivamente al 3 agosto 2018 articolando i seguenti motivi.
2.1. Erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente lamenta il mancato esame delle circostanze che potevano essere rilevanti ai
fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Infatti, ai sensi dell’articolo 448 comma due bis del codice di rito, la sentenza di
applicazione pena possono essere oggetto di ricorso per cassazi one solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza.
Nessuno di tali profili risulta essere stato evocato dall’odierno ricorrente
Del resto, anche precedentemente alla riforma introdotta dalla legge 23-06-2017 numero
103, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle
3

Data Udienza: 10/04/2018

Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura
relativa alla determinazione della pena concordata, e stimata corretta dal giudice di merito,
non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra
legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende
Così deciso

oma, il 10-04-2018

Il Consig ere estensore
(Vincen

Il Presidente
(Piercamill Davigo)

valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00

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