Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18265 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 18265 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
Denichilo Gaetano, nato a Canosa di Puglia il 07/12/1993,
avverso la sentenza del 10/01/2018 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Trani, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena
concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina, porto e detenzione di arma,
ricettazione ed evasione.
2. Ricorre per cassazione l’imputato dolendosi della mancata considerazione da
parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen..

1

Data Udienza: 10/04/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della
legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della
pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione
contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in
quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame,
attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.04.2018.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Piercam lo Davigo

sicurezza.

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