Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18264 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 18264 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
Vitiello Giulio, nato a Torre Annunziata il 06/05/1969,
avverso la sentenza del 05/12/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Torre Annunziata, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la
pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni
personali.
2. Ricorre per cassazione l’imputato dolendosi della qualificazione giuridica del
fatto.

1

Data Udienza: 10/04/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai
casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte
le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n.

Bisignani, Rv. 254865).
Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione e le considerazioni del
giudice rendono manifesto che il ricorrente esercitò violenza fisica sulle persone
offese, tanto da procurare loro delle lesioni personali, per assicurarsi il possesso
delle cose che precedentemente aveva sottratto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.04.2018.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

\AAA,

Il Presidente
PiercaiJo Davigo

34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012,

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