Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18263 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 18263 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
LO Mourtalla, nato a Kaolack (Senegal) il 18 febbraio 1970
avverso la sentenza 27 giugno 2017 della Corte di appello di Catanzaro.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, in
riforma della sentenza del Tribunale di consulenza 12 luglio 2012 di condanna dell’odierno
ricorrente per i delitti di cui all’articolo 474-648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere
in ordine al delitto di cui all’articolo 474 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e
ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta per la residua contestazione di ricettazione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in punto penale
responsabilità.
Il ricorrente in sostanza afferma di non comprendere i motivi per cui è stato condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
2.

Risulta infatti che la sentenza è stata depositata il 25 settembre 2017;

successivamente, è stato notificato l’avviso di deposito che risulta successivamente essere
stato notificato all’imputato nelle forme dell’articolo 161 comma quattro del codice di rito in
data 27 ottobre 2017. Trascorso inutilmente il termine di 45 giorni per la proposizione
dell’impugnazione, il ricorso in cassazione risulta essere stato presentato solamente in data 19
gennaio 2018.
1

Data Udienza: 10/04/2018

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
3.000,00
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018
Il Presidente

217266).

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