Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18262 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18262 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORONESE GIUSEPPE N. IL 20/10/1974 parte offesa nel
procedimento
c/
ERRICO ADOLFO N. IL 27/04/1977
avverso il decreto n. 4528/2014 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
29/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott. -F42-4’C

Uditi difensor Avv.;

cc

Data Udienza: 23/04/2015

k

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giuseppe Moronese, persona offesa dai reati di cui agli artt. 336,
340, 594 e 612 c.p., ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione
emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Pavia in data 29 maggio 2014, deducendo la
violazione degli artt. 408, comma 2, 127, comma 5, c.p.p., in relazione all’art. 606,
comma 1, lett. c), c.p.p., in ragione della mancata ricezione dell’avviso di deposito della
richiesta di archiviazione formulata dal P.M., nonostante la persona offesa avesse fatto
apposita richiesta di esserne informata nell’atto di querela presentato ai Carabinieri di

proprio difensore, depositato presso la Segreteria della locale Procura della Repubblica in
data 23 maggio 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, non emergendo dagli atti l’espletamento del su
descritto incombente procedurale, benchè il ricorrente avesse espressamente
manifestato, nell’atto di denuncia-querela presentato ai Carabinieri di Voghera in data 5
luglio 2013, di voler essere informato circa l’esito delle indagini effettuate dal P.M.
relativamente al procedimento in oggetto.

2. Al riguardo, è noto che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona
offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la
conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 127, comma quinto, cod.
proc. pen. (Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, dep. 04/06/2013, Rv. 255108).

3. S’impone, dunque, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con
la trasmissione degli atti al P.M. competente per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, lì, 23 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Voghera il 5 luglio 2013 nei confronti di Adolfo Errico in occasione dell’atto di nomina del

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