Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18262 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18262 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Ordinanza
Sul ricorso proposto da:
Carrara Lorenzo, nato a Ferrara il 4 luglio 1968, avverso la sentenza del 9
dicembre 2017 del Tribunale di Ferrara con cui è stata applicata all’imputato la
pena concordata tra le parti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha applicato al Carrara la pena
concordata tra le parti per i delitti di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo
violazione di legge in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. In quanto nel
provvedimento impugnato manca idonea motivazione al riguardo.
3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli consentiti.
Il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge numero 103 del 23 giugno 2017
che,
tra
l’altro,
ha
modificato
la
1
formulazione
dell’articolo
448
Data Udienza: 10/04/2018
cod.proc.pen:,inserendo, dopo il secondo comma , il comma 2 bis che recita:« “Il
pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la
sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.”
La novella ha precisato che le disposizioni del comma 2 bis si applicano nei
procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena è stata presentata
specie dal tenore della motivazione emerge che le parti hanno avanzato la
richiesta di applicazione della pena all’udienza del 9 dicembre 2017.
Devono pertanto ritenersi applicabili i nuovi limiti alla facoltà di impugnare sopra
indicati, in virtù dei quali tra i motivi ammissibili di ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento non rientra l’assenza di adeguata motivazione in ordine alla
responsabilità dell’imputato o alla sussistenza di una causa di non punibilità.
Pertanto, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 610 cod. proc. pen., come
novellato dalla citata normativa, va dichiarata de plano l’inammissibilità del
ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p..
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle
ammende
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.4.2018
Il Consiiiie estensore
Il Fkidente
dopo l’entrata in vigore della legge e quindi dopo il 3 agosto 2017. Nel caso di