Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18261 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 18261 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
Tamborrino Donatello, nato a Galatina il 27 marzo 1982, avverso la sentenza del
20 settembre 2017 del G.I.P. del Tribunale di Lecce con cui è stata applicata
all’imputato la pena concordata tra le parti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha applicato al Tamborrino la pena
concordata tra le parti per il delitto di ricettazione.
2.

Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo

violazione di legge in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
Assume il ricorrente che non ricorrono i presupposti per affermare la
responsabilità dell’imputato in merito al reato ascrittogli e che nel provvedimento
impugnato manca idonea motivazione al riguardo.
3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli consentiti.

Data Udienza: 10/04/2018

Il 3 agosto 2017 è entrata in – vigore la legge numero 103 del 23 giugno 2017
che, tra l’altro, ha modificato la formulazione dell’articolo 448 cod.proc.pen.
inserendo dopo il secondo comma il comma 2 bis che recita: “Il pubblico
ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la
sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.”

procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena è stata presentata
dopo l’entrata in vigore della legge e quindi dopo il 3 agosto 2017.
Nel caso di specie dal tenore della motivazione emerge che le parti hanno
avanzato la richiesta di applicazione della pena all’udienza preliminare del 20
settembre 2017. Devono pertanto ritenersi applicabili i nuovi limiti alla facoltà di
impugnare sopra indicati in forza dei quali tra i motivi di ricorso ammissibili non
rientra l’assenza di adeguata motivazione in ordine alla responsabilità
dell’imputato o alla sussistenza di una causa di non punibilità.
Pertanto, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 610 cod. proc. pen. come
novellato dalla citata normativa, va dichiarata de plano l’inammissibilità del
ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p..
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle
ammende
Motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.4.2018
Il Co ( re estensore
Il Pi- \dente
si …,.

La novella ha precisato che le disposizioni del comma 2 bis si applicano nei

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