Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18260 del 05/04/2018
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18260 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
CITARELLI MICHELE, nato il 10/01/1987 contro la sentenza del
14/06/2017 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
Rilevato che il ricorrente, dopo aver proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza in epigrafe, con atto pervenuto in data 08/02/2018,
dichiarava di rinunciare al suddetto ricorso che, pertanto, a norma
dell’art. 591/1 lett. d) cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile con
conseguente condanna del ricorrente, al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Data Udienza: 05/04/2018
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 05/04/2018