Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1826 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1826 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANCI PIETRO N. IL 03/07/1961 parte offesa nel procedimento
c/
ALBAMONTE SALVATORE N. IL 09/03/1944
avverso il decreto n. 1017/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PALERMO, del 27/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Ganci Pietro, a mezzo del suo difensore, ricorre avverso il decreto del Gip
del Tribunale di Palermo del 27 novembre 2014 che ha disposto l’archiviazione
del procedimento instaurato nei confronti di Albamonte Salvatore in ordine
all’ipotesi di reato contemplata dall’art. 483 cod.pen..
Il procedimento, come ricordava lo stesso Gip, proseguiva in riferimento alle
diverse ipotesi di reato previste dagli artt. 633 e 635 del codice penale.
L’archiviazione era stata pronunciata, in adesione alla richiesta del pm del

stata presentata opposizione il 26 settembre 2014, poiché il Gip non aveva
ritenuto possibile qualificare la concreta condotta tenuta dall’indagato – l’avere
dichiarato al notaio rogante la cessione di un immobile alla di lui moglie, di
esserne divenuto il proprietario per sopraggiunta usucapione – come un delitto di
falsità ideologica commessa del privato in atto pubblico.
Il difensore aveva, infatti, ricordato che Albamonte Salvatore aveva
stipulato, il 18 maggio 2010, con la propria moglie, Renna Rosalia, un atto di
compravendita di un immobile sito al piano terra di via Gulì in Palermo, che era,
invece, di proprietà del Ganci, per averlo quest’ultimo acquistato il 16 luglio
1993 con atto di compravendita regolarmente stipulato davanti ad un notaio.
Aggiungeva il difensore del Ganci che Albamonte, in epoca anteriore al
rogito del 2010 a favore della moglie, aveva autocertificato all’Agenzia del
territorio di essere il proprietario del suddetto immobile per averlo usucapito.
I motivi di ricorso sono, così, i seguenti.
1 – Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge, in specie
gli artt. 127, 409, 410 cod. proc. pen. e 111 Cost., in relazione alla mancata
costituzione del contraddittorio in occasione della decisione del Gip di archiviare
il procedimento; il Giudice, infatti, nonostante la tempestiva opposizione della
persona offesa, aveva provveduto de plano senza convocare la persona offesa
nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.; la declaratoria di
inammissibilità dell’opposizione, che avrebbe legittimato la decisione in tale
forma, non era specificamente motivata e non vi erano le condizioni che
l’avrebbero legittimata: la mancata indicazione delle indagini da effettuare e
l’infondatezza della notizia di reato.
2 – Con il secondo motivo il difensore lamenta l’omessa motivazione in
ordine alla dichiarata inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione e, in
subordine, la sua contraddittorietà, posto che la decisione era entrata nel merito
della questione, così ritenendola implicitamente non manifestamente infondata e
quindi ammissibile.

1

19 luglio 2014, comunicata alla difesa della persona offesa e contro la quale era

In ogni caso, come già affermato nel primo motivo, l’inammissibilità non era
stata pronunciata per le ragioni previste dall’art. 410 cod. proc. pen..
3 – Con il terzo motivo il difensore lamenta il vizio della motivazione per
l’omessa valutazione del contenuto dell’atto di opposizione, posto che il Gip
aveva omesso ogni esame circa la rilevanza penale della falsa dichiarazione resa
dall’indagato al funzionario dell’Agenzia del territorio di essere divenuto
proprietario dell’immobile per intervenuta usucapione.
4 – Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

alla sola infondatezza della notizia di reato ed erano rimaste senza risposta
anche le argomentazioni spese nell’opposizione a proposito delle false
dichiarazioni rese davanti al funzionario dell’Agenzia del territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di censura è fondato ed assorbe le ulteriori doglianze.
1 – Deve, innanzitutto, ricordarsi che i delitti contro la fede pubblica, fra i
quali si annovera quello previsto dall’art. 483 cod.pen., hanno natura
plurioffensiva perché tutelano direttamente sia l’interesse pubblico alla genuinità
materiale, e, come nel caso di specie, alla veridicità ideologica di determinati
atti, sia l’interesse dei privati sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a
produrre effetti (Cass., sez. III, n. 2511 del 16/10/2014 RV 263416), così che il
ricorrente Ganci Pietro deve considerarsi persona offesa dei presunti falsi
commessi dall’indagato Albamonte in quanto incidenti sulla sua sfera giuridica,
quantomeno per averlo costretto a far valere un proprio diritto di proprietà
sull’immobile conteso.
Egli è pertanto legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione e a
presentare il ricorso avverso tale decisione.
2 – Il Gip, con il decreto del 27 novembre 2014, ha ritenuto l’inammissibilità
della opposizione formulata dalla persona offesa.
L’art. 410 cod. proc. pen. prevede che, nell’atto di opposizione, la persona
offesa debba indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione
supplettiva che giustificherebbe la prosecuzione delle indagini ed i relativi
elementi di prova. E che il giudice possa disporre l’archiviazione,

de plano e

quindi senza convocare le parti nei modi previsti dall’art. 127 cod. proc. pen.,
solo se ritenga, oltre alla sussistenza dell’indicata ragione di inammissibilità (che
deriva non solo dalla mancata indicazione delle investigazioni da compiere ma
anche dal difetto di pertinenza e rilevanza delle stesse: Cass. sez. VI, n. 53433
del 06/11/2014, RV 262079), anche l’infondatezza della notizia di reato.
Nel caso di specie, invece, il Gip non ha motivato in ordine all’ipotesi di
commissione del reato previsto dall’art. 483 cod. pen. in relazione alla

considerando che la declaratoria di inammissibilità era fondata su motivi attinenti

dichiarazione fatta da Albamonte Salvatore all’impiegato dell’Agenzia del
territorio di essere il proprietario dell’immobile per intervenuta usucapione. Ed ha
anche omesso di indicare le specifiche ragioni per cui le investigazioni suppletive
indicate, gli “accertamenti strumentali quale consulenza tecnica al fine di
verificare quanto oggetto di denuncia-querela, nonché Io stato dei luoghi,
affinchè il nominando CTU riferisca in ordine all’abusiva duplicazione catastale ed
all’impossibile perfezionamento di usucapione da parte dell’Albamonte”, debbano
ritenersi, in relazione alle notizie di reato indicate dal Ganci, non pertinenti e

Ne deriva che il decreto de plano è stato pronunciato in assenza delle
condizioni previste dall’art. 410 cod. proc. pen..
Il decreto va pertanto annullato, impregiudicata ogni questione sulla
corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla rilevanza penale della condotta
tenuta da Albamonte Salvatore.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Palermo, sezione dei giudici per le
indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Palermo per il corso ulteriore.
Così deciso il 26/11/2015.

rilevanti, un giudizio di fatto precluso a questa Corte.

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