Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18259 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18259 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
KAYMAZ FAUT, nato il 01/02/1975, contro l’ordinanza del 09/01/2018 del
Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Celestino Gentile, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento;
FATTO e DIRITTO

1. Kaymaz Fuat – a mezzo del proprio difensore – ha proposto ricorso per
cassazione contro l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di
Napoli aveva confermato l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini
preliminari del medesimo Tribunale aveva ordinato il sequestro preventivo della
somma di C 41.690,00 di cui il ricorrente, proveniente da Instabul, fu trovato in
possesso al momento del controllo presso la Dogana.
La difesa ha dedotto l’insussistenza degli ipotizzati delitti di ricettazione o
riciclaggio mancando ogni elemento indiziario ed avendo il ricorrente fornito una

Data Udienza: 05/04/2018

I
valida spiegazione delle ragioni per cui era in possesso di quella somma di
denaro.

2. Il ricorso è inammissibile essendo la censura dedotta manifestamente
infondata.
In punto di diritto, va premesso che, contro i provvedimenti reali, il ricorso
per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi attinenti
alla motivazione (manifesta illogicità e/o contraddittorietà) a meno che la

Nel caso di specie, il tribunale – dopo aver correttamente premesso che
l’accertamento dei reati di ricettazione o riciclaggio non richiedono l’esatta
tipologia del delitto presupposto – ha motivato nei seguenti testuali termini: «il
fumus commissi delicti è

rafforzato, nel caso in esame, dalla pluralità di

operazioni di trasferimento di denaro poste in essere con continuità nell’ultimo
biennio e dalla mancanza di una plausibile spiegazione in ordine alla provenienza
del denaro, risultando in tal senso non appagante la documentazione esibita dal
difensore – dichiarazione di Ismail Kayrnaz e sussistenza della società nella
titolarità di quest’ultimo avente ad oggetto il commercio al dettaglio di parti di
veicolo a motore- specie se si considera che la società risulta aver iniziato
l’attività solo in data 25/10/2017, sicché appare decisamente inverosimile che
abbia prodotto utili tali da giustificare la disponibilità delle ingenti somme di
denaro trasportate nell’ ultimo biennio. Ne deriva che, almeno allo stato, tenuto
conto della fase iniziale in cui versa il procedimento e pur apparendo necessario
lo svolgimento di ulteriori indagini, deve confermarsi il giudizio di sussistenza del
presupposto primario per l’adozione del sequestro preventivo, ferma restando
naturalmente la possibilità per l’indagato di fornire, nel prosieguo del
procedimento, ulteriori elementi dimostrativi della lecita provenienza del
denaro».
A fronte di tale motivazione, basata su precisi dati fattuali nonchè
puntualmente confutativa della tesi difensiva, la difesa del ricorrente si è limitata
ad invocare notoria giurisprudenza di questa Corte ma senza spiegare per quale
motivo quella giurisprudenza dovrebbe applicarsi anche alla concreta e peculiare
fattispecie in esame.
Di conseguenza, poiché la motivazione addotta non può essere ritenuta né
apparente né omessa in ordine alla sussistenza dell’ipotizzato

fumus delicti, il

ricorso va dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

motivazione sia apparente o omessa (art. 325 cod. proc. pen.).

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 05/04/2018

Geppino Rago

Il Presidente
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Il Consigliere este ore

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