Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18258 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18258 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MARINARO CLAUDIA, nata il 29/07/1989 contro l’ordinanza del 12/12/2017 del
Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Andrea Volpini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso;
FATTO e DIRITTO
1. Marinaro Claudia – indagata per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. – ha
proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe con la quale il
Tribunale del riesame di Roma aveva confermato l’ordinanza con la quale il
giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 06/11/2017,
aveva ordinato il sequestro dell’immobile abusivamente occupato da essa
ricorrente.
Il difensore, ha dedotto, l’incompetenza funzionale del giudice delle indagini
preliminari ad emettere l’ordinanza di sequestro preventivo in quanto per lo
stesso fatto la ricorrente era sottoposta a giudizio innanzi alla prima sezione del /(1

Data Udienza: 05/04/2018

Tribunale di Roma il quale, quindi, era l’unico giudice competente,
eventualmente, ad emettere il provvedimento cautelare.

2. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondata la censura
dedotta.
Il tribunale ha disatteso la medesima censura osservando che «il
provvedimento è stato emanato nell’ambito di altro procedimento rispetto a
quello per il quale è attualmente in corso il dibattimento (come la stessa difesa

occupazione».
A fronte di tale ineccepibile argomento, la difesa si è limitata ad invocare
principi generali ma senza chiarire il dato di fatto fondamentale e cioè se fosse
vero o no che il sequestro fosse «stato emanato nell’ambito di altro
procedimento rispetto a quello per il quale è attualmente in corso il dibattimento
(come la stessa difesa riconosce) e, pur riguardando lo stesso immobile, si
riferisce a tempi diversi di occupazione»: la difesa, infatti, non considera che se
l’imputato, pur dopo essere stato condannato per un reato permanente, continua
nella condotta criminosa, ben può essere processato nuovamente per l’ulteriore
segmento temporale.

3.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma

dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 05/04/2018

riconosce) e, pur riguardando lo stesso immobile, si riferisce a tempi diversi di

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