Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18257 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18257 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CLAUDIO LUCA, nato il 28/02/1971 contro la sentenza del 25/07/2017 della
Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Ferdinando Bonon, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Claudio Luca – a mezzo del proprio difensore – ha proposto ricorso ex art.
625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza con la quale, in data 25/07/2017, la
Sesta Sezione di questa Corte, aveva rigettato il ricorso contro la sentenza del
20/12/2016 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Padova gli aveva applicato la pena concordata con il Pubblico Ministero per i
reati, fra gli altri, di cui ai capi sub 1-4-7 dell’imputazione.
La difesa, in punto di fatto, ha premesso che i reati relativamente ai quali
era stata applicata la pena avevano ad oggetto tre episodi di induzione indebita
(art. 319 quater cod. pen.) commessi dal ricorrente (nella sua qualità di sindaco

Data Udienza: 05/04/2018

del Comune di Montegrotto Terme) e da Bordin Massimo (vicesindaco del
suddetto Comune) in concorso con Marcolongo Ivano (assessore all’ambiente del
suddetto Comune, ossia colui che aveva materialmente percepito il denaro da
parte degli imprenditori) per il quale si era proceduto separatamente.
La difesa ha, però, sostenuto che il Marcolongo, per i suddetti reati, non solo
non era mai stato giudicato separatamente, ma, nei suoi confronti, la Procura
non aveva neppure esercitato l’azione penale. Di conseguenza, il ricorrente
avrebbe dovuto essere assolto ex art. 129 cod. proc. pen. in quanto era venuto a

tenuta dal Marcolongo).
Questa Corte, quindi, sarebbe incorsa in un errore di fatto «derivato
dall’annessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio
che ha indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto
fattuale, e ciò in contrasto con la documentazione dal ricorrente offerta» (pag. 6
ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. PRINCIPI DI DIRITTO

In punto di diritto, va premesso che, per pacifica giurisprudenza di questa
Corte, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio
previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato
da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella
lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul
processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze
processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe
stata adottata senza di esso. Di conseguenza: 1) qualora la causa dell’errore non
sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la
decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di
fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli
errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la
supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta
portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,
nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi
ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle
forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: ex plurimis SSUU 16103/2002
Rv. 221280; SSUU 37505/2011 Rv. 250527; SSUU 18651/2015 Rv. 263686;
Cass. 6770/2008 Rv. 239037; Cass. 14296/2014 Rv. 259503; Cass. 37243/2014
Rv. 260817.

2

mancare il presupposto della condotta addebitata (la materialità della condotta

2.

LA VICENDA PROCESSUALE

2.1.

LA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA

Come si è illustrato supra in parte narrativa fra i reati per i quali il ricorrente
chiese ed ottenne l’applicazione della pena vi erano tre episodi di induzione
indebita che vedevano come persone offese gli imprenditori Tomasini Paolo
(capo sub 1), Pagetta Denis (capo sub 4) e Creuso Agostino (capo sub 7).
In relazione ai suddetti reati, il giudice dell’udienza preliminare nella
sentenza di applicazione della pena, scrisse: «le accuse rivolte nei confronti di

Innanzitutto le dichiarazioni precise, dettagliate e concordanti di tutti gli
imprenditori vittime degli episodi concessivi ovvero dei privati indotti a versare
somme di denaro per vedere assegnati appalti pubblici o comunque vedere
agevolate pratiche nel settore edilizio. Si tratta degli imprenditori Tomasini,
Pagetta, Creuso […..] che con riferimento ai capi d’imputazione che li riguardano,
hanno dichiarato chiaramente che per lavorare, per ottenere un appalto ovvero
per vedere sveltita una pratica edilizia erano indotti a pagare. Ulteriori elementi
di prova con riferimento a tutti i capi d’imputazione contestati, anche di riscontro
delle dichiarazioni rese dai soggetti ora menzionati si evincono: nei servizi di OCP
che hanno portato all’arresto in flagranza di Marcolongo Ivano, assessore presso
il Comune di Montegrotto Terme; nelle dichiarazioni rese da quest’ultimo, in
particolare in merito al fatto “che le somme riscosse da Tomasini e Pagetta erano
destinate a Claudio e Bordin [….] che anche l’impresa Creuso [….] versava
somme per lavorare su pressione del sindaco che altrimenti aveva già altre dieci
ditte pronte a rimpiazzarlo”; negli esiti delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali; nelle dichiarazioni di altri soggetti a conoscenza dei fatti [….]; nelle
dichiarazioni confessorie di tutti i coimputati patteggianti [….]; nell’esame della
copiosa documentazione sequestrata».
2.2.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel proporre ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza, il ricorrente
sostenne la medesima tesi difensiva (cfr motivo sub 2, pag. 6 ss del ricorso)
riproposta nel presente giudizio.
La sesta sezione, rigettò il suddetto motivo, adducendo la seguente
motivazione (pag. 4): «Il secondo motivo del ricorso di Bordin e il secondo
motivo del ricorso di Claudio coincidono e sono infondati perché assumono che,
essendovi finora stata condanna del concorrente Marcolongo (giudicato
separatamente) solo per alcuni dei fatti di induzione indebita contestati ai
ricorrenti, verrebbe meno un presupposto per la loro condanna in relazione alle
altre imputazione. Ma si tratta di una assunzione erronea perché non è stata
emessa una pronunzia di insussistenza del fatto in relazione alle residue
imputazioni e il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha recepito l’accordo

3

Claudio Luca e Massimo Bordin provengono da plurime fonti di prova orale.

tra le parti, escludendo che ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc.
pen. con una motivazione che, considerata la speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, risulta pienamente
adeguata (ha dato conto delle sommarie informazioni acquisite, delle attività di
intercettazione, perquisizione e sequestro, dell’arresto in fragranza del
coimputato Marcolongo, del contenuto, in gran parte auto e etero accusatorio,
degli interrogatori degli indagati) ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U., n. 5777 del

3.

INSUSSISTENZA DELL’ERRORE DI FATTO

Alla stregua della ricostruzione della vicenda processuale, è del tutto
evidente che la Sesta sezione di questa Corte, nel respingere il ricorso, non
incorse in alcun errore di fatto (nel senso illustrato supra al § 1) perché ritenne
che l’univoco e convergente quadro probatorio indicato analiticamente dal primo
giudice escludeva che ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. e ciò
indipendentemente dall’esito che ebbe la vicenda processuale del Marcolongo.
Questa essendo la ratio decidendi, va, quindi, osservato che:
a) la Sesta sezione percepì perfettamente il contenuto del secondo motivo
del ricorso;
b)

ritenne, però, che la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente (il

Marcolongo non solo non era stato separatamente giudicato ma non era stato
neppure sottoposto ad azione penale per i fatti di cui ai capi d’imputazione sub
1-4-7) fosse del tutto ininfluente ai fini della decisione impugnata sia in fatto
(non risultava essere stata emessa una pronunzia di insussistenza dell’addebito e
cioè dall’avere egli percepito il denaro frutto di attività concussiva nei confronti di
imprenditori, così come accertato dal giudice dell’udienza preliminare sia pure
nei limiti dei parametri richiesti per le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen.) che
in diritto;
c) di conseguenza, nessun errore di fatto è ipotizzabile nella decisione
impugnata;
d) non scrutinabile, in sede di ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. va
ritenuta, infine, la problematica giuridica prospettata con il presente ricorso
(pag. 7 ss) alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (supra §
1 sub 2).

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
4

27/03/1992, Rv 191134)».

delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila

Così deciso il 05/04/2018
Il Consigliere est sore
Geppino Rago

Il Presidente
enico Gallo

a favore della Cassa delle Ammende.

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