Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18255 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18255 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da
OLIVA ERNESTO nato a Terranova da Sibari il 7.2.1962
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 28.9.2017
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 21.3.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca Tampieri, che ha
concluso chiedendo di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata;
Udito l’avv. Francesco Caruso, difensore dell’indagato, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, emessa il 23 novembre 2017, il Tribunale del riesame di
Catanzaro, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con
sentenza del 10 ottobre 2017, ha annullato nei confronti di OLIVA Ernesto, in atti
generalizzato, l’ordinanza del Gip della stessa città limitatamente al reato di cui
al capo A) della provvisoria imputazione e ha sostituito in relazione al capo L) la
misura in atto degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel
comune di residenza, con divieti di allontanarsi dal territorio del Comune di
Terranova da Sibari senza l’autorizzazione del giudice e dalla propria abitazione
dalle ore 21,00 alle ore 6,00.

Data Udienza: 21/03/2018

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell’indagato ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo:
1) vizi di legge e motivazione apparente in ordine all’omessa qualificazione
del reato di cui al capo L nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 DPR
309/1990. In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe
errato nell’escludere l’ipotesi della lieve entità sulla base della pluralità dei
rapporti dell’indagato con il Pititto, atteso che tali rapporti sarebbero stati esigui
e che la non occasionalità della condotta non sarebbe elemento costitutivo

pagamento della fornitura deporrebbe per un quantitativo apprezzabile di
stupefacente. Peraltro, il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che per la
cessione del 26.1.2016 era stata riconosciuta l’ipotesi della lieve entità;
2) difetto assoluto di motivazione circa l’applicazione della previsione di cui
al comma 4 dell’art. 283 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e
manifestamente infondati.
1.1 Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 6, n.
1428 del 19/12/2017, Rv. 271959) ha avuto modo di affermare che, in tema di
stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in
relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della
sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire
all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività
e proporzionalità della pena.
Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha escluso l’ipotesi della lieve
entità, avendo ritenuto acquisiti elementi dimostrativi di una significativa
potenzialità offensiva del fatto.
Il giudice del riesame ha rimarcato, infatti, che il Pititto costituiva per
l’indagato un

“costante punto di riferimento per l’acquisto di sostanza

stupefacente (dimostrativo di ciò è l’acquisto del mese di gennaio 2016) per
come emerge essenzialmente dai contatti telefonici che intercorrevano tra i due,
sia con riguardo alla consegna e sia con riguardo al successivo pagamento.
Ha poi affermato che “la constatazione che il pagamento della fornitura non
era contestuale alla consegna dello stupefacente si pone come altamente
significativo che la consegna effettuata il 3 ottobre era di una certa consistenza,
anche considerato l’apprezzabile periodo di trattative intercorso prima della
consegna…; la modalità attuata di pagamento della fornitura dopo lo smercio

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dell’ipotesi invocata. Cedevole sarebbe anche il costrutto per cui la dilazione del

costituisce un fattore che consentiva la diffusione dello stupefacente nella zona di
operatività dell’Oliva, poiché questi era nelle condizioni, pur in assenza di iniziale
capitale di investimento, di ottenere un certo quantitativo, anche elevato, di
sostanza nella consapevolezza di poter ricavare il corrispondente valore con cui
far fronte al pagamento della fornitura e conseguire un proprio guadagno”.
A fronte di siffatte argomentazioni, fondate su una razionale analisi delle
menzionate specifiche circostanze e non inficiate né da violazioni di legge né da
vizi della motivazione, il ricorrente ha chiesto sostanzialmente un’inammissibile

legittimità.

1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 283 c.p.p., il quale, nel comma 1, disciplina la misura coercitiva del
“divieto di dimora” e, nei commi 2 e 3, la speculare misura dell’obbligo di
“il giudice può, anche con separato

dimora, nel comma 4 dispone che

provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in
alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze de/lavoro”.
L’unico limite per questa prescrizione è quello di non pregiudicare, con la
stessa, le normali esigenze di lavoro; esigenze che, nel caso in esame, non sono
state neppure prospettate.
Non può poi condividersi il rilievo del ricorrente secondo cui sarebbe
meramente formale la rivisitazione del trattamento cautelare, disposta nel
provvedimento impugnato, con cui, in luogo degli arresti domiciliari, gli è stato
applicato l’obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore
notturne.
Difatti, pur essendo l’indagato stato autorizzato, allorquando era agli arresti
domiciliari, ad allontanarsi dalla propria abitazione, in orario diurno, per svolgere
attività lavorativa, è del tutto evidente che l’obbligo di dimora, con divieto di
allontanamento notturno, è misura ontologicamente diversa dagli arresti o
detenzione dorniciliari (v. Cass. Sez. IV, Sent. n. 4245/1999 Rv. 216468).
Diversa è l’ampiezza della limitazione sostanziale della libertà personale: il
divieto di allontanamento è stato circoscritto alle ore notturne e ciò non rende la
misura sovrapponibile a quella degli arresti domiciliari, in cui solo per alcune ore
della giornata e per determinate finalità l’indagato era stato autorizzato a non
essere ristretto (per l’assimibilità solo in caso di arbitraria imposizione v. Cass.
Sez.I, Sent. n. 3664/2012 Rv. 251861).

1.3 Alla luce di quanto precede va dichiarata l’inammissibilità del ricorso
proposto, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto
dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità

3

rivalutazione degli elementi probatori, esorbitante dai compiti del giudice di

per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa – della somma di euro duemila in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppina A. R. Pacilli

Pierc millo Davigo
,

Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 marzo 2018

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