Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18252 del 24/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18252 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAROUFI RIHAD n. 14/8/1974
avverso la sentenza 4164/2013 del 7/1/2014 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.V. SCARDACCIONE che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7 gennaio 2014 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma
in punto di pena della sentenza del Tribunale di Savona del 18 luglio 2013, confermava la
condanna di MAROUFI RIHAD per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990, avendo
detenuto a fine di spaccio 57 dosi di eroina.
Avverso la sentenza MAROUFI RIHAD ha proposto ricorso.
Con il primo motivo deduce varie violazioni di legge:
il processo non è stato svolto davanti al giudice precostituito per legge;
non vi erano ragioni adeguate per rigettare la richiesta di rito abbreviato
condizionato;
era opportuna la acquisizione del corpo del reato;
era necessario escutere un altro teste.
Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova formulando osservazioni
sulla corretta ricostruzione e sulla destinazione ad uso di terzi della droga in questione.
Con il terzo motivo contesta le valutazioni in tema di attenuanti, recidiva e
determinazione della pena.

Data Udienza: 24/02/2015

La sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla nuova
determinazione della misura della pena.
I motivi originari sono inammissibili . Le questioni poste con il primo motivo sono
del tutto generiche, trattandosi di meri enunciati senza effettivo svolgimento di argomenti
a sostegno. Il secondo motivo pone questioni in termini di valutazione del fatto che non
competono a questa sede di legittimità, così come il terzo motivo svolge solo valutazioni
di fatto in tema di attenuanti e recidiva.

modifica della disposizione cui al 5° comma dell’articolo 73 d.p.r. 309/1990 in base al
Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio
2014, n. 79.
Il giudice del rinvio, quindi, ha il compito di determinare la pena secondo la
normativa vigente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto
il ricorso
eciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 015
re estensore
Stefano

resi

te

Nicola ilo

Va invece considerato che la pena non è più conforme a legge a seguito della

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