Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1825 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1825 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Corvo Giovanni, nato a Battipaglia il 23.4.53
nel proc. cio
Ignoti
avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli il 13.4.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto P.G. dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato,
il G.i.p. ha disposto l’archiviazione della notizia di reato nell’ambito di un procedimento che ha
tratto origine dalla denuncia sporta dall’odierno ricorrente.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il denunciante ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo violazione di legge da ravvisare nel fatto che il G.i.p. ha assunto
la propria decisione senza tener conto dell’opposizione da lui proposta.

Data Udienza: 11/12/2013

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il fatto stesso che l’art. 126 disp. att. prevede che il P.M. debba trasmettere al G.i.p. la
propria richiesta di archiviazione dopo la presentazione dell’opposizione o, comunque, dopo il
decorso dei dieci giorni (dalla notifica dell’avviso alla p.o.) per proporla, è indicativo della volontà del
legislatore di tener conto della posizione della persona offesa.
Ciò è ulteriormente confermato dalla norma ( art. 408 comma 2 c.p.p.) che contempla la
possibilità che la p.o. dichiari di voler essere informata di eventuale richiesta di archiviazione
anche dopo la presentazione della denuncia e, sempre che, ovviamente, tale manifestazione di
volontà, intervenga prima della decisione del G.i.p..
Nella specie, la scansione temporale degli eventi depone chiaramente nel senso
prospettato dal ricorrente visto che, a quest’ultimo, la richiesta di archiviazione è stata
notificata il 30.1.12 e che il 9.2.12 è stata depositata l’opposizione.
Il decreto di archiviazione, del 13.4.12, adottato de plano, non menziona minimamente
l’opposizione e, quindi, non contiene neppure alcuna pronuncia sulla sua ammissibilità (sì da
giustificare – eventualmente — la mancata fissazione dell’udienza camerale come da S.U. 14 febbraio 1996, Testa, Rv.
204133; Sez. V, 17 gennaio 2005, Cassese, rv. 231298).

Sussiste evidente una errata applicazione della norma processuale con conseguente
necessità di annullare il decreto impugnato rinviando gli atti al Tribunale di Napoli per nuovo
esame alla luce dei rilievi appena mossi.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deciso 1’11 dicembre 2013
Il Presidente

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

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