Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18249 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18249 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI COMO
nei confronti di:
FERA NICOLA N. IL 03/07/1952
avverso l’ordinanza n. 186/2014 TRIBUNALE di COMO, del
17/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/
le conclusioni del PG Dott. AWbe-Co
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Uditi cl . ensor Avv.;

Data Udienza: 15/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 17 settembre 2014 il Tribunale di Como, pronunciando
quale giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta, avanzata dal condannato
Nicola Fera, di applicazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. della continuazione
tra i reati, oggetto delle sentenze indicate nella domanda, e rideterminava la pena
complessiva in mesi nove di reclusione ed euro 250,00 di multa.

della Repubblica presso il Tribunale di Como per chiederne l’annullamento per
erronea valutazione delle risultanze processuali, errata applicazione dell’art. 671
cod. proc. pen. e per carenza e manifesta illogicità della motivazione; a sostegno
del gravame deduce che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto applicare la
continuazione in riferimento al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di
Como del 19 novembre 2012, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di
Milano in data 26 febbraio 2014, perché non ancora divenuta irrevocabile al
momento della decisione.
3. Con requisitoria scritta del 4 dicembre 2014 il Procuratore Generale presso
la Corte di Cassazione, dr. Aurelio Galasso, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria pervenuta il 3 aprile 2015 il difensore dell’interessato ha
dedotto l’infondatezza del ricorso, in quanto la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 26/2/2014 era divenuta irrevocabile il 4/6/2014, quindi due giorni prima
della proposizione dell’istanza, come emergente dall’ordine di esecuzione del
20/3/2015, emesso dal Procuratore Generale presso la medesima Corte di Appello.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Conne fondatamente sostenuto dal Procuratore Generale nella sua
requisitoria, le doglianze articolate dal ricorrente si fondano sulla mera circostanza
dell’assenza nella copia della sentenza della Corte di Appello di Milano del 26
febbraio 2014, prodotta agli atti, di qualsiasi annotazione circa l’intervenuta
irrevocabilità: non si deduce in positivo quale dato certo che detta pronuncia sia
stata investita dell’impugnazione di una o di tutte le parti.
Per quanto l’assunto del ricorrente risponda al vero, va però considerato che
la predetta sentenza risulta essere stata notificata all’imputato, rimasto contumace
nel giudizio di appello, presso lo studio del difensore di fiducia, già designato suo
domiciliatario, il che ha determinato il decorso del termine per la proposizione del
ricorso per cassazione e la sua scadenza in data 4 giugno 2014, senza che tale 7,L
(

1

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore

impugnazione risulti essere stata mai proposta da alcuna delle parti processuali,
circostanza, come già detto, non affermata nemmeno dal ricorrente. In tal senso
difetta qualsiasi annotazione in calce o a margine della copia della sentenza agli atti
dell’avvenuta presentazione del ricorso, adempimento di cui è obbligatoriamente
onerata la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,
secondo quanto prescritto dall’art. 165 disp. att. cod. proc. pen..
1.1 Poiché in ogni caso ai sensi dell’art. 648 cod. proc. pen. l’irrevocabilità di

esperire alcun mezzo d’impugnazione, dalla mancata proposizione dei mezzi di
gravame consentiti entro il termine previsto dal sistema processuale o, in caso di
avvenuta proposizione, dal loro rigetto o dalla declaratoria d’inammissibilità,
l’annotazione del passaggio in giudicato della sentenza non ha valore costitutivo,
ma meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi al verificarsi delle condizioni
previste dall’ordinamento. Pertanto, l’assenza di tale annotazione non implica la
mancanza di irrevocabilità della pronuncia giudiziaria, ma soltanto l’omissione del
prescritto adempimento da parte del personale di cancelleria.
1.2 Nel caso di specie, anche la condotta tenuta dalle parti avvalora l’assunto
avversato dal ricorrente, in quanto nella domanda proposta dal Fera era stata
dedotta l’irrevocabilità della sentenza in questione ed il P.M.. presente all’udienza
camerale, non aveva sollevato alcuna obiezione al riguardo, mostrando di
concordare con tale deduzione. Inoltre, secondo quanto documentato
dall’interessato, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano ha dato
impulso all’esecuzione mediante notificazione dell’ordine di carcerazione con
contestuale sospensione del 20 marzo 2015, riportante appunto l’indicazione
dell’irrevocabilità della pronuncia in questione sin dal 4 giugno 2014.
Per le ragioni esposte il ricorso, privo di fondamento, va respinto.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.

una sentenza o di un decreto penale di condanna discende dall’impossibilità di

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