Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18248 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 18248 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

ORDINANZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del
Tribunale di Roma del 5/4/2017 nel procedimento penale a carico di
Seck Makande , nato in Senegal il 10/9/1964
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale,Stefano Tocci, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata e del difensore di ufficio , avv. Moroni che ha chiesto
la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, all’esito di giudizio
dibattimentale, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 474 cod.pen. in
quanto non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., ritenendo in detta
imputazione assorbito il delitto di ricettazione contestato al Seck in relazione alle
medesime borse Prada, in quanto oggetto di contraffazione.

Data Udienza: 11/04/2018

Avverso la detta pronunzia ha proposto impugnazione il Procuratore generale
presso al Corte di appello con atto depositato il 4/7/2017.
Sebbene nell’intestazione della impugnazione siano indicati alternativamente
Dichiarazione di appello /Ricorso per Cassazione , nella parte motiva del
gravame il Procuratore Generale ha espressamente chiesto la riforma della
sentenza impugnata rivolgendosi alla Corte di appello di Roma.
Occorre premettere che qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria

interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente
inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame,
talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della
motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche
violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle
prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in
appello (Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 – dep. 17/01/2014, P.G. in proc. Di
Rubba, Rv. 25819301).
Il tenore letterale dell’impugnazione induce ad escludere che il Procuratore
volesse proporre ricorso per saltum dinanzi a questa Corte di legittimità, il che
impone di qualificare la detta impugnazione come appello.
A ciò si aggiunga che tra i motivi di gravame il Procuratore generale lamenta non
soltanto la violazione di legge ma anche la illogicità della motivazione, censura di
cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.., che non potrebbe essere
dedotta con il ricorso per saltum e che impone di convertire il gravame in
appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (v. Sez. 3, n. 48978
del 08/10/2014 – dep. 25/11/2014, P.M. in proc. De Boni e altri, Rv. 26120801)

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Roma.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio dell’ 11.4.2018
Il Consigli re estensore
Il Presidente

ma quella eccezionale del ricorso “per saltum”, la Corte di cassazione deve

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