Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18247 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18247 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Cavalieri Marco, nato a Milano il 14/09/1959,
avverso la sentenza del 20/12/2017 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il ricorrente alla pena di
giustizia per il reato di ricettazione di una somma di danaro – proveniente dai
reati di sostituzione di persona, truffa e phising – trasferita sulla sua carta
prepagata attraverso due bonifici fraudolenti dal conto corrente della vittima.

1

Data Udienza: 10/04/2018


2. Ricorre per cassazione Marco Cavalieri, deducendo violazione di legge per
avere la Corte ritenuto sussistente il reato di ricettazione nonostante la
partecipazione dell’imputato ai reati presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato per genericità.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella

rispetto a quello di ricettazione, tenuto conto della sua incapacità di fornire alcun
ragguaglio sulle operazioni fraudolente che avevano portato altro soggetto a
stornare le somme dal conto corrente della persona offesa alla carta prepagata
aperta dal ricorrente, colpevole soltanto di questa operazione, ma rimasto
estraneo alle pregresse condotte illecite compiute da terzi ed anche a quelle di
successivo prelievo delle somme.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.04.2018.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Pier amillo Davigo

parte in cui ha radicalmente escluso la sua partecipazione ai reati presupposti

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