Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18246 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18246 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
BARBATO Antonio, nato a Caserta il 19 aprile 1976
avverso la sentenza sette novembre 2016 della Corte di appello di Napoli.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Napoli ha
rideterminato la pena complessivamente inflitta all’odierno ricorrente e per quelli di cui alla
sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2011 nella misura ritenuta di giustizia
confermando nel resto la sentenza due novembre 2015 del GIP presso il Tribunale di Napoli.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli articoli 133-62 bis cod. pen. Afferma il ricorrente che non vi sarebbe
stata una motivazione adeguata degli elementi ostativi alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche nonostante l’ottimo comportamento processuale dell’imputato.
2.2. Violazione degli articoli 81-671-442 cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che la
riduzione di pena nella misura prevista dall’articolo 442, in caso di condanna del giudizio
abbreviato, deve essere effettuata dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle
norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli articoli 71 seguenti cod. pen., in ciò
richiamandosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte a sezioni unite (sent. 25 ottobre
2007 n. 18). Di conseguenza, avrebbe dovuto applicarsi la riduzione per il rito sulla pena
complessivamente determinata.
1

Data Udienza: 10/04/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di gravame è inammissibile. La Corte territoriale ha infatti dato conto
delle ragioni che hanno portato alla negazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione
della gravità dei fatti e delle condotte poste in essere unitamente alla valutazione del
precedente penale relativo ad altra estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge
152/91. Ne consegue una valutazione specifica della personalità dell’imputato anche in
relazione alla correttezza del comportamento processuale che la Corte ha ritenuto di prendere
in considerazione unicamente ai fini della pararnetrazione della pena base. Si tratta di

pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419)
anche in relazione al pacifico principio per cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, nell’ipotesi in cui
venga riconosciuta, in fase di cognizione, la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di
condanna all’esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all’esito di giudizio ordinario, la
riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata sulla pena finale complessivamente
determinata dopo l’aumento disposto per i reati satellite solo qualora il reato più grave sia
stato giudicato con il rito speciale; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato
più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i
soli reati satellite giudicati con rito abbreviato (Sez. 3, Sentenza n. 37848 del 19/05/2015 Rv.
264812; Sez. 5, Sentenza n. 12592 del 28/11/2016 – dep. 15/03/2017 – Rv. 269706). Nel
caso di specie, la Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione di tali principi di
diritto, applicando la diminuente soltanto ai reati satellite
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 10 aprile 2018
-en ore
Il Consi ere

Il Presidente

motivazione logica, specifica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che,

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