Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18244 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18244 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Malagoli Cristian, nato a Scandiano 1’11/08/1977,
avverso la sentenza del 13/05/2016 della Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia confermava la
sentenza del Tribunale di Perugia del 2 novembre 2009, che aveva condannato il
ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata,
commesso attraverso atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi
di quanto contenuto all’interno di un negozio di abbigliamento, nel quale aveva

Data Udienza: 10/04/2018

fatto irruzione con il volto parzialmente travisato e con un’arma giocattolo in
mano, minacciando gli astanti che avevano azionato l’allarme.
2. Ricorre per cassazione Cristian Malagoli, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità,
che la Corte avrebbe attribuito all’imputato sulla base della sola individuazione
fotografica compiuta da una delle due persone offese, del tutto inattendibile e
non utilizzabile;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte disposto la

alla celebrazione del giudizio abbreviato e che era stata respinta in quella fase
dal Tribunale, che aveva successivamente proceduto ad una individuazione
fotografica informale; con la conseguenza che la Corte di Appello avrebbe dovuto
almeno concedere la diminuzione di pena per il rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 ricorrente reitera, in modo anche graficamente sovrapponibile all’atto di
appello, quanto sostenuto con tale mezzo di gravame, senza minimamente
confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto
attendibile la dichiarazione della persona offesa, nell’ambito della cui escussione
era stata effettuata l’individuazione fotografica della persona dell’imputato, senza
che quest’ultimo, né nel giudizio di primo grado né nei motivi di appello, avesse
mai chiesto procedersi a ricognizione di persona.
Deve ricordarsi la pacifica e qui condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la
quale, l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – costituisce
manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del
più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione
testimoniale, alle regole processuali che consentono l’utilizzabilità in dibattimento
di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n.
50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007,
dep. 2008, Major, Rv. 239416).
L’individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del
testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull’accordo delle
parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è
utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova
ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del
01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano,
Rv. 262908).
2

ricognizione personale dell’imputato, prova che era stata posta quale condizione

Ne consegue che è del tutto infondata la pretesa inutilizzabilità della
individuazione fotografica e la presunta impossibilità di fondare solo su di essa il
giudizio di condanna, avendo la Corte di Appello superato, con valutazioni di
merito qui non rivedibili, le critiche sulla attendibilità della persona offesa
avanzate dal ricorrente.
2. Dalla lettura della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, non risulta,
peraltro, che fosse stata mai formalmente chiesta la ricognizione di persona,
prova che la difesa aveva soltanto posto, in limine litis, quale condizione per

Corte di Appello come non rispondente ai criteri di economia processuale propri
del rito; motivazione di merito non sindacabile in questa sede, avverso la quale
le censure del ricorrente si rivelano del tutto generiche.
Ne consegue che correttamente la Corte di Appello non ha concesso alcuna
riduzione di pena per il rito speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.04.2018.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Piercar1Davigo

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accedere al giudizio abbreviato e che era stata giudicata dal Tribunale e dalla

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