Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18243 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18243 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
MAUGERI Emanuele, nato a Roma il 10 luglio 1981
avverso la sentenza 17 febbraio 2017 della Corte di appello di Roma.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della
attenuante del risarcimento del danno.
sentito il difensore dell’imputato – Avv. Margherita Piccardi – in sostituzione dell’avv.
Cesare Gai del Foro di Roma- che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
richiamandosi all’atto di transazione e quietanza in atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Roma, in riforma
della sentenza del GIP presso il Tribunale di Roma in data 5 aprile 2012 che, in sede di rito
abbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente per una fattispecie di rapina propria e di
spaccio di stupefacenti avvenuti in data prossima al 18 settembre 2011, ha rideterminato la
pena nei limiti ritenuti di giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, contraddittoria, comunque
insufficiente.
Il ricorrente afferma che, con riferimento al delitto di rapina, vi sarebbe stato un errore di
percezione delle emergenze processuali da parte dei giudici di merito posto che
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Data Udienza: 10/04/2018

l’impossessamento dell’automobile successivamente alla minaccia era stato finalizzato solo al
ritorno a casa dell’imputato e che la violenza risultava avulsa dalla volontà di apprendere il
veicolo in questione. Inoltre, con riferimento alla contestata cessione di stupefacenti, afferma
che l’acquisto della sostanza era preordinato soddisfare le esigenze dell’imputato, della parte
offesa e di un terzo soggetto.
Inoltre, non sarebbe stata riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 cod.
pen. in ragione dell’integrale ristoro dei danni patiti dalla parte offesa; circostanza presente
nell’atto di impugnazione e nemmeno presa in considerazione dal giudice d’appello.

1. Le doglianze articolate in sede di ricorso in punto di responsabilità risultano essere
generiche, sganciate dal contenuto del fascicolo processuale e manifestamente infondate.
Con motivazione specifica, congrua, logica, coerente con l’intero contenuto del fascicolo
processuale, la Corte territoriale ha evidenziato come la cessione di stupefacenti fosse
conseguenza di uno specifico ordinativo per le esigenze esclusive della parte offesa e che la
successiva cessione di una parte di quanto acquistato risultava esclusivamente una sorta di
corrispettivo della intermediazione; situazione, questa, del tutto eterogenea rispetto al
consumo di gruppo tra l’altro solo implicitamente evocato nell’ambito del ricorso. Quanto ai
profili relativi alla rapina, dalla ricostruzione offerta in primo e secondo grado risulta palese la
connessione tra violenza e impossessamento. Il carattere momentaneo dell’impossessamento,
di per sé, non esclude in nessun modo la sussistenza del delitto contestato risultando
sufficiente, come del resto affermato da giurisprudenza ultra ventennale di questa Corte (Sez.
2, Sentenza n. 3635 del 15/12/1984 – dep. 19/04/1985 – Rv. 168775), che della cosa il
soggetto agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente,
poiché anche in tal caso la persona offesa, avendo perduto la signoria sulla cosa, sarebbe
costretta alla violenza o ad altra pressione, contrapponendo ex post la propria legittima
reazione alla azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva.
2. Quanto poi alla doglianza relativa alla mancata concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 numero 6 cod. pen., deve segnalarsi come, nel contesto dell’atto d’appello, il
riferimento al risarcimento del danno risulti implicito e nemmeno documentato tanto da potersi
ritenere il motivo d’appello in tal senso del tutto generico. Va al proposito ricordato come
l’appello, al pari del ricorso per cassazione, risulti inammissibile per difetto di specificità dei
motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle
ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, Sentenza n.
8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). L’originaria inammissibilità del motivo di
appello determina, a sua volta, l’inammissibilità del motivo di ricorso non residuando spazio
per alcun provvedimento favorevole al ricorrente.
Nemmeno in sede di ricorso risulta essere stata allegata alcuna documentazione che possa
ritenersi non essere stata considerata dalla Corte territoriale, il che introduce un ulteriore
profilo di inammissibilità posto che sono inammissibili, per violazione del principio di
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&

CONSIDERATO IN DIRITTO

autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o
contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non
contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del
11/04/2017 Rv. 270071).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,

2.000,00
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
217266).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso ma, il 10 aprile 2018
Il Consig ere estensore
(Vince o T t

Il Presidente
(Piercamillo Davigo)

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C

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