Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18242 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18242 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sui ricorso presentato da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova
nel procedimento nei confronti di
1. Di Carlo Mattia, nato a Lecco il 05/11/1987
2. Rocca Zeno, nato a Zevio Il 23/07/1991
3. Zanotto Marco, nato a Padova il 16/08/1977
4. Zulian Enrico, nato a Padova il 10/10/1984

avverso l’ordinanza del 18/01/2013 del Tribunale di

t/r

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•I

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio l’ordinanza
impugnata;
uditi per gli indagati l’avv. Maria D’Addabbo, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 17/04/2013

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E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Padova, adito ai sensi dell’art.
309 cod. proc. pen., annullava, con riferimento alla posizione di Mattia Di Carlo e
Marco Zanotto (dei quali veniva ordinata la rimessione in libertà), e riformava,
con riferimento alla posizione di Zeno Rocca e Enrico Zulian (con sostituzione
della misura originariamente applicata con quella meno grave dell’obbligo di
presentazione, limitatamente all’imputazione del capo C), il provvedimento del
tribunale aveva disposto nei riguardi dei quattro prevenuti l’applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati resistenza
aggravata a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate (capi B) e C)
dell’imputazione), e nei riguardi del Rocca e del Zulian anche in relazione al
reato di interruzione aggravata di un pubblico servizio (capo C), commessi in
Padova il 14/11/2012 in occasione di una manifestazione regolarmente indetta
da un sindacato, sfociata in un autonomo corteo non autorizzato, i cui
componenti avevano bloccato il servizio di trasporto pubblici urbano ed avevano
usato violenza fisica nei confronti del personale di polizia posto a presidio della
stazione ferroviaria, pure cagionando, con lo scoppio di una bomba carta, lesioni
personali a tre poliziotti.
Rilevava il Tribunale come sussistessero a carico dei soli Rocca e Zulian i gravi
indizi e le esigenze cautelari con riferimento al reato di cui al capo C)
dell’imputazione, mentre il provvedimento genetico della misura coercitiva
dovesse essere annullato con riferimento alla posizione di tutti e quattro gli
indagati e per le imputazioni sub capi A) e B), in quanto le emergenze
procedimentali non avevano permesso di dimostrare l’esistenza dei gravi indizi di
colpevolezza dei quattro prevenuti per le condotte concretizzatesi nel getto delle
bombe carta e nelle lesioni cagionate ai tra agenti di polizia.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Padova il quale, nel dedurre il vizio di motivazione, per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, e la violazione di legge in
relazione all’art. 337 cod. pen., si è doluto del fatto che il Tribunale del riesame
aveva escluso la ricorrenza dei presupposti di applicazione della misura nei
confronti dei quattro suddetti indagati, benché le carte del procedimento
avessero provato che gli stessi facevano certamente parte del gruppo di giovani
che, armati di scudi, avevano fronteggiato gli agenti di polizia e dal quale erano
state lanciate pietre e bombe carta contro i pubblici ufficiali.

2

v

21/12/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso

PITA.

I

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
4. Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come integri il concorso
morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. il comportamento di chi, assistendo
ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico
ufficiale da altra persona con la quale partecipa ad una comune manifestazione
collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ponendo in
essere condotte di aperta ostilità ovvero pronunciando espressioni minacciose
27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv.
245011; Sez. 6, n. 7445 del 02/04/1992, Gori, Rv. 190890), dunque tenendo un
qualsiasi comportamento che serva a fortificare o rinvigorire l’iniziativa criminosa
materialmente riferibile ad altro soggetto che di quello stesso gruppo faccia
parte.
Di tale principio di diritto il Tribunale di Padova – specificamente formulato con
riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma che ben può valere
anche per il delitto di lesioni personali, che con il primo dovesse concorrere – non
ha fatto corretta applicazione in quanto, con una motivazione contraddittoria e
lacunosa, da un lato ha affermato che i dati di conoscenza a disposizione
avevano provato, senza tema di smentita, che il Di Carlo, il Rocca, il Zanotto e lo
Zulian avevano fatto parte del corteo non autorizzato composto da circa 400
persone che, armate di scudi e “assumendo una formazione a testuggine di
romana memoria”, avevano fronteggiato gli agenti di polizia posti a protezione
delle entrate della stazione ferroviaria di Padova, corteo dal quale sostanzialmente senza soluzione di continuità -era partito un primo lancio di
oggetti e, poi, dopo il fermo di uno dei manifestanti, un secondo lancio di pietre e
di bombe carta all’indirizzo dei poliziotti (tre dei quali erano rimasti feriti); da
altro lato, in maniera del tutto irragionevole, ha reputato sufficiente per
escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza la mancata
Individuazione dei singoli soggetti che avevano effettuato il lancio delle pietre e
delle bombe carta, quasi che si trattasse di condotta del tutto autonoma da
quelle precedentemente poste in essere dagli appartenenti a quel corteo,
circostanza, invero, irrilevante in base alla

regula iuris sopra enunciata,

considerato che i quattro prevenuti, dopo essere stato osservati nei pressi del
luogo dove i facinorosi avevano indossato i caschi e si erano armati di scudi,
erano stati poi visti e filmati nel mentre “guidavano” il gruppo allo scontro con il
reparto di polizia, gruppo dal quale erano stati lanciati fin dall’inizio oggetti
contundenti contro gli agenti,

3

all’indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi collaboratori (Sez. 6, n. 18485 del

L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Tribunale
di Padova che, nel nuovo esame, dovrà uniformarsi al principio di diritto innanzi
esposto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Padova.

Così deciso il 17/04/2013

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