Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18241 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18241 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Recchia Alberto nato a Verona 1’1/371992,
avverso la sentenza del 9 marzo 2017 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, parzialmente
riformando la sentenza resa il 7 ottobre 2016 dal G.U.P. del Tribunale di Verona,
riduceva la pena inflitta da all’imputato in relazione a due rapine aggravate dal
travisamento del volto e dall’uso di una pistola, e a due reati di ricettazione
aventi entrambi ad oggetto la targa di un motociclo, tutti unificati sotto il vincolo
della continuazione.
1

Data Udienza: 10/04/2018

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo:
1) violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. poiché la corte di
appello non ha riconosciuto la circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità, nonostante il valore contenuto della refurtiva delle rapine.
2) violazione dell’art.648 cod.pen. per mancanza dell’elemento oggettivo del
reato di ricettazione contestato al capo C, sul rilievo che dagli atti non
emergerebbe la prova che il ricorrente abbia avuto la disponibilità della targa di
provenienza furtiva di cui si tratta.

reato di ricettazione contestato al capo D, in quanto non vi sarebbe la prova che
la detta targa, rinvenuta all’interno della proprietà dell’imputato in seguito a
perquisizione domiciliare, fosse nella sua effettiva disponibilità. Al riguardo la
difesa sottolinea che la motivazione della sentenza, fondata sulla circostanza che
l’imputato non abbia dato concrete e logiche spiegazioni in ordine ad una ipotesi
alternativa su chi avrebbe potuto collocare nel suo garage la targa rubata, non
appare idonea a superare la presunzione di non colpevolezza.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile poiché con l’atto di appello il
ricorrente non ha formulato la specifica censura relativa al mancato
riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ed è
pacifico nella giurisprudenza che tale doglianza, avente ad oggetto una
valutazione di elementi di fatto, non può essere dedotta per la prima volta in
sede di legittimità, saltando il giudizio di secondo grado nel quale la questione
avrebbe dovuto essere posta ed approfondita (Sez.6 n.9478 del 10/11/2009,
Amante).
3.2 II secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati perché
generici.
Ed infatti il ricorrente ripropone in maniera pedissequa i motivi di gravame
riportati a pagina tre della sentenza impugnata e non si confronta con le
articolate argomentazioni con cui la corte ha respinto le dette censure.
In particolare la corte ha sottolineato che:
Recchia aveva la chiave di accensione del ciclomotore, di proprietà di un suo
amico e da lui utilizzato per compiere le due rapine;
la targa di provenienza furtiva era stata sottratta pochi giorni prima della rapina
ed apposta sul detto ciclomotore all’evidente scopo di evitarne l’identificazione;
il 24 settembre 2015 l’imputato era stato notato sopraggiungere a bordo della
vettura del padre nel luogo in cui il veicolo era posteggiato, in compagnia di un
complice, che sceso dalla vettura rimuoveva la targa sovrapposta a quella
regolare.
2

3) violazione dell’art. 648 cod. pen. per mancanza dell’elemento oggettivo del

Con motivazione logica e immune da contraddizioni i giudici dr merito hanno
concordemente affermato che questi elementi di fatto comprovano che
l’imputato deteneva la targa, nella consapevolezza della sua provenienza furtiva,
e l’aveva utilizzata per occultare quella del ciclomotore con cui aveva consumato
la rapina.
3.3 Quanto al delitto contestato al capo D è sufficiente rilevare che dalla
motivazione della sentenza di primo grado emerge che la targa di provenienza

dell’abitazione dell’imputato, dentro una borsa di plastica contenente altri oggetti
utilizzati per il travisamento realizzato nel corso delle due rapine commesse dal
Recchia.
3.4 Non va peraltro trascurato che dalla sentenza di primo grado emerge che
l’imputato ha reso ampia confessione, senza fare distinzione tra i vari reati a lui
ascritti, e che il predetto convive nella detta abitazione soltanto con i genitori, i
quali non risultano dediti come il figlio a reati contro il patrimonio.
In conclusione, la corte di appello ha respinto le censure difensive con
argomentazioni immuni da vizi logici e da errori giuridici.
4.Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue
ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2000 a favore della Cassa delle
Ammende.
Motivazione semplificata
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10/4/2018
Il Consigliere estensore
Maria L»jla Borsellino

Il Presidente
pré camillo Davigo

furtiva è stata rinvenuta nel corso della perquisizione all’interno del garage

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA