Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1824 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1824 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
MAYER DANIELE N. IL 02/10/1971
BARATTO VALERIO N. IL 18/02/1977
avverso l’ordinanza n. 1109/2015 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
25/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PzG_,M Cr.
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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze con l’ordinanza impugnata ha annullato quella del Gip
del tribunale della stessa città che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei
confronti di Daniele MAYER e Valerio BARATTO, indagati per una serie di furti in
abitazione e per altri reati.
2. Il tribunale riteneva non raggiunta la soglia della gravità indiziaria giacché la chiamata
in correità formulata da Valentina Arzà, arrestata in occasione dell’ultimo furto dopo un

era oggettivamente non credibile in quanto la donna aveva reso dichiarazioni discutibili
in ordine all’atteggiamento aggressivo che gli operanti di polizia avrebbero tenuto nei
suoi confronti, aveva negato di aver avuto l’auricolare di una ricetrasmittente fissato al
bavero della giacca, aveva fin dall’inizio evidenziato di essere stata in compagnia di tre
uomini di origini sinti minimizzando tuttavia la sua pregressa relazione sentimentale con
Daniele Mayer.
3. Inoltre erano ritenuti insufficienti i riscontri rappresentati dai seguenti elementi: a)
individuazione fotografica di Patrik Mayer, figlio di Daniele, e del Baratto effettuata in
termini di ‘forte somiglianza’ da parte di Franca Lucherini (cui era stata sottratta
l’autovettura durante la fuga dei tre uomini e della Arzà), affetta da grave calo della
vista; b) telefonata risultate dai tabulati intercorsa la sera prima dei fatti tra la Arzà e
Daniele Mayer, e telefonata di circa un mese prima tra la donna e Patrik Mayer, ritenute
passibili di lettura alternativa; c) attivazione presso l’ufficio postale di Sarzana della
scheda telefonica Postemobile -presente nel telefono cellulare Samsung abbandonato
dai ladri-, il giorno successivo all’attivazione presso lo stesso ufficio di una serie di
schede telefoniche, di cui peraltro nessun collegamento era emerso con le utenze in uso
agli indagati.
4. Ricorre il PM articolando quattro motivi.
5. Primo: vizio di motivazione della valutazione dell’attendibilità della chiamata di correo
avendo il tribunale ritenuto illogicamente, da un lato, l’opinabilità dell’attendibilità della
chiamata della Arzà, dall’altro l’esigenza di ricercare riscontri alla stessa, mentre tale
ricerca presuppone una chiamata attendibile.
6. Secondo: a ritenere che il tribunale abbia ritenuto inattendibile la chiamata, tale
valutazione sarebbe viziata in quanto basata su elementi del tutto marginali (la
negazione dell’auricolare sulla giacca, l’asserita aggressività degli operanti) senza tener
conto che le dichiarazioni della chiamante, inizialmente fantasiose, erano state, dopo le
prime all’evidenza animate da esigenze di autodifesa, un crescendo di ammissioni anche
a proprio carico, così da costituire alla fine, nel complesso, un logico e coerente
compendio narrativo.

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inseguimento ad esito del quale tre uomini che viaggiavano con lei si erano dileguati,

7. Terzo: a ritenere invece attendibile la chiamata, ma i riscontri insufficienti, il tribunale
avrebbe errato nell’escludere i tabulati dal novero dei riscontri, così come ha
erroneamente sottovalutato il riconoscimento fotografico del Baratto e di Patrik Mayer
da parte della Lucherini -trascurando che la stessa si era avvicinata ai ladri della sua
autovettura e subito dopo aveva fornito una descrizione somatica di due di essi in linea
con quella dei complici fornita dalla Arzà-, come pure la telefonata del giorno
precedente i fatti tra la donna e Daniele Mayer.
8. Il PM ricorrente evidenzia pure che gli indagati hanno precedenti specifici e che un altro

somiglianza) Patrik Mayer soggiungendo che gli uomini parlavano in lingua straniera o
in dialetto stretto (il che è in linea con la dichiarazione dell’Arzà che i complici usavano il
sinti).
9. Quarto motivo: violazione degli artt. 291 e segg. cod. proc. pen. per non essere stati
utilizzati i tabulati solo perché il relativo supporto informatico era illeggibile, non
tenendo conto della nota di PG 27-5-2015 da cui risultano le informazione frutto
dell’esame dei tabulati.
10.Con memoria depositata il 16-11-2015 l’avv. S. Borgheresi, difensore degli indagati,
chiede la conferma dell’ordinanza del tribunale del riesame allegando tra l’altro
dichiarazioni rese in sede di indagini difensive relative all’alibi di Daniele Mayer e di
Valerio Baratto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Il tribunale, dopo essere pervenuto ad un giudizio di discutibile attendibilità della
chiamata di correo proveniente dalla Arzà, ha valutato come insufficienti a riscontrarla
gli elementi a conferma.
3. Tale modus procedendi è stato correttamente criticato nel ricorso del PM osservando in
primo luogo che la ritenuta inattendibilità della chiamata non avrebbe consentito di
passare alla fase successiva della ricerca e della verifica degli elementi di conferma, la
quale postula il riconoscimento che la chiamata è attendibile, in secondo luogo che il
giudizio di inattendibilità dell’accusa mossa dalla Arzà ai tre indagati fondava su
elementi del tutto marginali (quali ad esempio il disconoscimento di aver portato un
auricolare di ricetrasmittente appuntato sulla giacca, o l’asserita aggressività degli
operanti nei suoi confronti al momento dell’arresto) e sul giudizio di assoluta
inverosimiglianza delle prime dichiarazioni della chiamante la quale inizialmente aveva
cercato di sostenere il proprio inconsapevole coinvolgimento in fatti criminosi nei quali
invece aveva all’evidenza fatto da ‘palo’.

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teste, Giannasi, aveva riconosciuto in fotografia (per quanto in termini di vaga

4. Invero, mentre va premesso che la falsità di dettagli che nulla hanno a che vedere con
il cuore della chiamata, e che appare in linea piuttosto con il tentativo di alleggerire la
propria posizione processuale, è inidonea a scalfire il nucleo centrale delle dichiarazioni
etero accusatorie, occorre evidenziare che l’organo impugnate ha logicamente
ricostruito la chiamata di correo come un progressivo crescendo di ammissioni, anche
autoaccusatorie, concludendo per la sua attendibilità secondo il principio per il quale
essa chiamata ben può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione ed
arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati non risultino in netta contraddizione

17248/2004).
5. Ciò posto, risulta fondata anche la censura di manifesta illogicità della valutazione dei
riscontri, ingiustificatamente svalutati, quanto al riconoscimento fotografico del Baratto
e di Patrik Mayer da parte della Lucherini (alla cui presenza era stata sottratta
l’autovettura durante la fuga dei tre uomini e della Arzà), sul rilievo che la Lucherini è
affetta da grave calo della vista, quanto alla telefonata del giorno precedente i fatti tra
la donna e Daniele Mayer, sul rilievo del possibile diverso significato di quel contatto e
di quello antecedente di circa un mese tra la donna e Patrik Mayer, stante il rapporto
sentimentale tra i primi due.
6. Invero le valutazioni del tribunale trascurano di considerare che ai c.d. riscontri
individualizzanti non si richiede lo spessore di indizi, trattandosi invece di elementi o
dati probatori, a morfologia non predeterminata, di natura sia rappresentativa che
logica, che devono investire tanto il fatto reato quanto la riferibilità dello stesso
all’accusato, essendo peraltro sufficiente che riguardino la sfera personale di
quest’ultimo e che siano riconducibili al fatto da provare perché direttamente lo
rappresentano, ma anche soltanto perché ne forniscono conferma, in via indiretta,
attraverso un procedimento logico-deduttivo (Cass. 1263/2006; 36451/2004).
7. Inoltre, secondo l’orientamento di questa corte a sezioni unite, se pur essi devono
essere tali da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al
soggetto destinatario di esse, resta tuttavia ferma la diversità dell’oggetto della
delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e
alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto alla valutazione di merito,
orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza
dell’imputato (Cass. Sez. U, 36267/2006; Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012 – dep.
17/08/2012, Lavitola, Rv. 253489).
8. La presenza di precedenti specifici a carico degli indagati e il fatto che un altro teste,
Giannasi, il quale aveva rischiato il furto della propria autovettura essendosi poi
l’attenzione dei fuggiaschi concentrata su quella della Lucherini, avesse riconosciuto in
fotografia (sia pure in termini di vaga somiglianza) Patrik Mayer, confermando che i
criminali parlavano in lingua straniera o in dialetto stretto (secondo l’Arzà i complici
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con quelli in precedenza offerti ma ne costituiscano sviluppo ed integrazione (Cass.

indicati usavano il sinti), sono elementi che, evidenziati dall’organo ricorrente nel
quadro complessivo dei riscontri, potrebbero trovare una qualche rilevanza il primo ad
colorandum, il secondo in termini logici, a conferma della chiamata in correità.
9. Da ultimo si osserva che in tale ottica è utilizzabile anche il fatto che l’utenza del
cellulare abbandonato dai complici in fuga dell’Arzà (e da questa attribuito al Baratto),
faceva sostanzialmente parte di una batteria di utenze attivate presso l’ufficio postale di
Sarzana, che avevano avuto contatti solo tra loro -quali possibili utenze ‘dedicate’ di
una banda- in territorio di Sarzana, e cioè nell’area di residenza degli indagati.

mancata precisazione da parte dell’organo impugnante del contenuto della nota di PG
27-5-2015 che indicherebbe, a quanto sembra, collegamenti tra tali utenze e quelle in
uso agli indagati.
11.Alla stregua di tali considerazioni, l’iter argomentativo dell’ordinanza risulta affetto,
come rilevato dal ricorrente, da manifesta illogicità.
12.11 provvedimento merita quindi annullamento con rinvio per nuovo esame al giudice a
quo, cui spetterà anche la valutazione delle dichiarazioni assunte in sede di indagini
difensive, allegate alla memoria presentata nell’interesse degli indagati.

P.

Q.

M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
Così deciso il 18-11-2015

10. Ciò nonostante l’illeggibilità dei supporti dei tabulati evidenziata nell’ordinanza e la

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