Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18238 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18238 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERSIENTI LUCA N. IL 04/01/1970
avverso l’ordinanza n. 1607/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 02/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/02/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 aprile 2014, il Tribunale di sorveglianza
di Ancona ha respinto l’istanza presentata da Luca Versienti per la concessione
dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ad avviso del giudicante la
certificazione rilasciata dal STDP di Fano il 23 maggio 2013 non era idonea a
provarne lo stato di tossicodipendenza, diverso dalla tossicofilia, in quanto era
basato su un’unica positività al momento dell’ingresso in struttura carceraria ed
appariva predisposto strumentalmente. Inoltre il condannato aveva provato la

2. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Luca
Versienti, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo.
Sotto un primo profilo lamenta che il tribunale di sorveglianza non abbia
proceduto ad un completo esame della documentazione presentata. Nella
certificazione del 23 maggio 2013 il servizio territoriale aveva dato atto della
produzione da parte del ricorrente di certificati medici ulteriori rispetto a quello
relativo all’esame del sangue effettuato al momento dell’arresto, nonché di
verbali redatti dalle forze dell’ordine connessi allo stato di tossicodipendenza. La
motivazione del tribunale di sorveglianza era quindi illogica.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente rileva che il predetto tribunale non
aveva considerato il calendario colloqui predisposto dal servizio territoriale che
dava atto che Versienti era stato coinvolto in un percorso lavorativo e che
frequentava un corso serale per il conseguimento di un diploma. Riteneva che il
tribunale avesse travalicato il compito affidatogli sull’ammissibilità dell’istanza,
entrando nel merito della inidoneità del programma terapeutico proposto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso venga accolto in relazione al primo profilo dedotto.

CONSIDERATO IN DIRMO

Sori)

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo profilo dedotto e va accolto. È
consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che i presupposti per
l’applicabilità dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto
per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, sono
di duplice natura:
a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza del soggetto
detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94, comma 1, parte seconda,
così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 10, comma 3,
convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4), deve essere
certificato da una struttura sanitaria pubblica;

disponibilità di attività lavorativa solo per il periodo estivo.

b) l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione
complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare
e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell’affidamento
stesso.
In presenza di queste pre-condizioni il Tribunale di sorveglianza è chiamato
ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle
finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un’unità
sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 115

atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole, ossia l’idoneità della misura
ad escludere o rendere improbabile la rìcaduta in condotte devianti, attraverso
un esame della personalità del condannato, ancorato ad elementi
oggettivamente sintomatici.
2. Il provvedimento impugnato non appare conforme ai principi in
precedenza enunciati, in quanto, con motivazione apparente e priva di un
compiuto iter argomentativo, ha disatteso il contenuto oggettivo della
documentazione acquisita (certificazione attestante lo stato di
tossicodipendenza, accertato previa valutazione tossicologica e colloqui
psicodiagnostici e clinici, e l’idoneità del programma al recupero del soggetto,
rilasciato dalle apposite strutture del servizio pubblico il 23 maggio 2013) sulla
base di un mero dato presuntivo, quale la presa in carico al servizio territoriale
subito dopo l’arresto, di per sè privo di univoca rilevanza in assenza di altri
elementi obiettivamente comprovanti la preordinazione del dedotto stato di
tossicodipendenza al conseguimento del beneficio, omettendo ogni motivazione
sulla rilevanza della ulteriore documentazione prodotta dall’interessato e
richiamata nel predetto certificato, che deponeva per un pregresso stato di
tossicodipendenza (comunicazione Questura di Pesaro e Urbino del 17/2/2014
attestante plurime segnalazioni per uso personale di stupefacenti sin dal 1991).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per
nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.

oppure, infine, con organismi privati. In tale ottica deve analizzare gli elementi

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