Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18238 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18238 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
DI MARTINO Francesco, nato ad Alessandria il 6 giugno 1965
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 maggio 2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
sentito il difensore dell’imputato – Avv. Marco SCAGLIOLA del Foro di Asti – che ha
concluso chiedendo l’accoglimento il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Torino, in
parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Alessandria del 10 maggio 2016,
di condanna dell’odierno ricorrente per ipotesi di estorsione consumata e tentata e per una
ipotesi di tentata rapina avvenuta in Nizza Monferrato tra il 7 e il 16 dicembre 2015,
riqualificato il terzo capo della imputazione ai sensi dell’articolo 628 cod. pen., ha rideterminato
la pena finale nei limiti ritenuti di giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione o falsa applicazione degli articoli 102-103 cod. pen. nonché degli articoli
429 e 552 cod. proc. pen..
Il ricorrente afferma che la contestazione contenuta nel capo d’imputazione, consistente
nella generica indicazione della presenza delle condizioni per essere dichiarato delinquente
abituale ai sensi degli articoli 102-103 cod. pen. non sarebbe sufficiente a ritenere adempiuto
all’obbligo di indicare in forma chiara e precisa le circostanze concrete dalle quali potesse
1

Data Udienza: 10/04/2018

derivare l’applicazione della misura di sicurezza conseguente alla declaratoria di abitualità nel
delitto. Al proposito, non potrebbe ritenersi sufficiente la motivazione del provvedimento
impugnato che affermava la sufficienza delle contestuale contestazione della recidiva
qualificata.
2.2. Difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del tentativo in
relazione al primo capo di imputazione.
Il ricorrente afferma che l’intero episodio descritto nel primo capo di imputazione si

affermare la sussistenza di una fattispecie tentata anche in relazione al fatto che non vi
sarebbe stato impossessamento. Al proposito, lo stesso ricorrente si richiama ai principi
enunciati dalle sezioni unite di questa Corte in materia di furto e ad una ulteriore pronuncia
della sezione feriale (numero 32522 del 26 agosto 2010). In sostanza, la Corte territoriale
avrebbe opposto una motivazione apparente limitandosi a richiamare l’orientamento
consolidato di questa Corte senza affrontare le questioni poste dalla difesa.
2.3. Violazione falsa applicazione dell’articolo 629 cod. pen. in relazione all’articolo 56 cod.
pen..
Afferma il ricorrente che la sentenza delle sezioni unite già richiamata in materia di furto
andrebbe ad integrare alcune lacune che, sempre a parere del ricorrente, la sentenza di questa
Corte a sezioni unite del 27 ottobre 1999 numero 19 presentava. In particolare, si afferma che
tra le varie forme alternative di realizzazione del vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice,
il conseguimento del possesso risulterebbe l’unica forma possibile quando oggetto
dell’estorsione sia una somma di denaro.
3. Con memoria in depositata il 26 marzo 2018, il ricorrente ha articolato motivi nuovi in
relazione al secondo motivo di impugnazione ulteriormente motivando in ordine alla
ineluttabilità della riconoscimento della fattispecie tentata non potendosi ritenere sussistente
alcuna forma di effettiva acquisizione del danaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 46581 del 05/10/2017 Rv. 271488; Sez. 6, Sentenza n.
17884 del 02/04/2009 Rv. 243526 ) ha avuto modo di affermare, con argomentazioni
condivisibili dalle quali non vi è motivo di discostarsi, che è nulla per difetto di contestazione,
limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in
relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica
ed infraquinquennale e l’esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale,
in assenza d’espresso riferimento alla fattispecie d’abitualità presunta per legge ovvero a
quella ritenuta dal giudice.
Nel caso di specie il Tribunale ha applicato d’ufficio l’art. 102 cod. pen. pur in assenza di
contestazione nei capi d’imputazione atteso l’esclusivo riferimento in essi alla recidiva reiterata
specifica ed infraquinquennale senza farsi cenno alla sussistenza dell’ipotesi di abitualità
2

sarebbe svolto sotto il controllo e la vigilanza della polizia giudiziaria il che imporrebbe di

presunta dalla legge; la Corte territoriale ha erroneamente confermato la statuizione sul punto
nonostante lo specifico motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente.
La sentenza pertanto va annullata in parte qua senza rinvio; annullamento che si estende
anche alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata applicata ai sensi dell’art.109
cod. pen. come effetto della dichiarazione di abitualità.
2.

Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, valutabili congiuntamente, la

ricostruzione della dinamica del fatto, così come sviluppata nella sentenza impugnata anche

costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, che possa
versarsi in un’ipotesi di delitto tentato; in tal senso si è affermato che si ha consumazione e
non mero tentativo, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo
all’estortore e ciò anche nell’ipotesi in cui sia predisposto l’intervento della polizia giudiziaria
che provveda immediatamente all’arresto del reo ed alla restituzione del bene all’avente diritto
(sez. 2 n. 27601 del 19/6/2009, Rv. 244671). Infatti, nel delitto di estorsione, la modalità di
lesione si incentra sulla coazione esercitata dall’agente sulla vittima, perché tenga una
condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende
procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della
cosa, senza violare la tassatività della fattispecie.(sez. U n. 19 del 27/10/1999, Rv. 214642).
Va ancora precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto
agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi
dell’evento; il fatto, poi, che la vittima dell’estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria
possa pervenire all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione,
ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di
costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata – “… costringendo taluno a
fare od omettere qualche cosa” prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non
distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva.
(sez. 2 n. 44319 del 18/11/2005, Rv. 232506).
3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla
dichiarazione di abitualità e alla applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola per
la durata di anni due e la declaratoria di inammissibilità del rimanente motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di abitualità
nel delitto e alla applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, consente di escludere, alla luce del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA