Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18237 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18237 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPERIALE SALVATORE N. IL 28/09/1978
avverso l’ordinanza n. 14/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
04/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/02/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa de plano il 4/3/2014, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, su
richiesta della locale Procura generale disponeva la confisca ai sensi dell’articolo
12 sexies L. n. 356 del 1992 dei saldi attivi, per un ammontare complessivo di C
30.000, portati dai rapporti bancari intestati a Grazia Badagliacco, ritenuti di
pertinenza del figlio Salvatore Imperiale, condannato in via definitiva per reati di
cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990. Ad avviso del giudicante, era onere

lecite che avevano consentito di produrre quel risparmio. Le allegazioni fornite
dalla Badagliacco non avevano eliminato la sproporzione tra il valore dei beni ed
i redditi dichiarati, non essendo idonee in proposito le modeste entrate
conseguite, fondate su benefici assistenziali e su buste paga di modesti importi,
limitate nel tempo. Nessuna documentazione era stata prodotta in relazione ad
altri rapporti di lavoro, né erano state prodotte le documentazioni bancarie sui
movimenti eseguiti negli anni sui rapporti confiscati. Tenuto conto delle esigenze
di vita, gli introiti conseguiti non potevano consentire l’accumulo di un risparmio
di C 30.000.
2. Avverso questa ordinanza, ha presentato ricorso per cassazione Salvatore
Imperiale personalmente, chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione.
In particolare, ritiene che gli elementi indicati dal giudice dell’esecuzione non
supportavano il provvedimento di confisca. Dalla documentazione prodotta
emergeva che i rapporti bancari erano riconducibili alla madre del ricorrente ed
erano frutto dell’attività lavorativa da costei svolta per 24 anni. Era stato quindi
soddisfatto l’onere di allegazione e di dimostrazione, idonei ad escludere una
fittizia intestazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il impugnazione sia qualificata come opposizione ai sensi dell’art.
667 comma 4 cod. proc. pen., con restituzione degli atti al Gip del Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che all’applicazione della confisca
dell’indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista
dall’art. 676 cod. proc. peri., comma 1, che procede a norma dell’art. 667,
comma 4. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare
mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo stesso giudice
dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con
l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa,
secondo lo schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen. (Cass. 5 marzo 1996,

dell’interessato dare giustificazione sui redditi o sulle altre entrate economiche

ric. Kandian; Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20
settembre 2002, ric. Lucci, rv. 223126).
2. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, anziché procedere de plano,
ha fissato l’udienza di comparizione delle parti e ha deciso all’esito di tale
udienza.
3. La giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 37343
del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508), cui questo Collegio aderisce, ritiene che
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso

irritualmente ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre
opposizione.
4. Il ricorrente è stato, quindi, privato della fase della rivalutazione del
provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del
giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato
a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di
sottoporre ad un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il
legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Gip del
Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

de plano ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto

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