Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18236 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18236 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANZA PIERO N. IL 13/01/1954
avverso l’ordinanza n. 2029/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 19/02/2014

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sentita la relazione fatta dal Consigliere D t. ADET TONI NOVIK;
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lette/solgite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 11/02/2015

RILEVATO IN FATTO
1.

Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2014 il Tribunale di

sorveglianza di Genova, dichiarava inammissibile l’istanza presentata da Piero
Lanza per la concessione della semilibertà. Ad avviso del giudicante, il
condannato non aveva espiato la metà della pena, determinata dal
provvedimento di cumulo (2013/55 siep) emesso in data 7/6/2013 dalla procura
della Repubblica di La Spezia in anni 26 sette mesi e sei giorni di reclusione, con
decorrenza 29/6/2010 e termine il 28/4/2035.

Lanza personalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, il tribunale di sorveglianza aveva scambiato il residuo pena
con la somma complessiva delle condanne inflitte. Rileva che in altra ordinanza,
emessa su un reclamo in materia di permesso premio, lo stesso organo
giudicante aveva indicato al 14/8/2005 la decorrenza della pena. In riferimento
poi al provvedimento di cumulo, il ricorrente richiama dottrina e giurisprudenza
in ordine alla valutazione del presofferto ed all’obbligo del giudice di avere
riguardo al cumulo complessivo delle pene inflitte.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, osservando che l’errore in
cui effettivamente era incorso il tribunale di La Spezia nel calcolare la pena
residua non aveva avuto alcun effetto sulla correttezza della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Il
tribunale di sorveglianza di Genova ha valutato l’ammissibilità della domanda di
semilibertà presentata dal condannato con esclusivo riferimento al
provvedimento di cumulo emesso dalla procura della Repubblica di La Spezia il
7/6/2013, che non era stato impugnato dall’interessato. La pena residua da
scontare risulta pari ad anni 25 giorni 29 di reclusione, con decorrenza
74 incorso il
291612010 4 per,,C9 in ogni caso, a prescindere dall’errore in cuN*’
tribunale di sorveglianza, il condannato non ha espiato metà della pena, come
richiesto dalla Legge n. 354 del 1975 per essere ammesso alla semilibertà. I
richiami di giurisprudenza e di dottrina indicati nell’istanza sono inconferenti.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
1

2. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Piero

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.

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