Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18233 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18233 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CARMINITANA ALESSANDRO, nato il 23/12/1988 contro la sentenza del
03/02/2017 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Rossella Pitrone, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

FATTO e DIRITTO

1. Carminitana Alessandro – condannato per i delitti di cui agli artt. 628/3,
605, 582 cod. pen. – ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in
epigrafe deducendo:
1.1. la violazione degli artt. 605 e 582 cod. pen. per non avere la Corte
Territoriale dichiarato assorbiti i suddetti reati in quello di rapina essendo
entrambi funzionali e già ricompresi nell’elemento materiale del suddetto reato;
1.2. la violazione del’art. 69 cod. pen. per non avere la Corte ritenuto la
prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

Data Udienza: 05/04/2018

2.

Il ricorso è inammissibile essendo tutte le censure manifestamente

infondate posto che:
Ad 1.1.: risulta dalla sentenza di primo grado – confermata sul punto da
quella di appello – che la vittima della rapina «venne lasciato esangue e legato
sul luogo del delitto» e che, successivamente, seppure “senza particolare fatica”
riuscì a slegarsi. Correttamente ed incensurabilmente entrambi i giudici di merito
hanno ritenuto, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità,
che la «limitazione della libertà non è stata solo coeva alla consumazione della

fuggiti. Quanto alle lesioni, risulta che alla vittima – colpito anche con calci al
volto e alla testa – fu prognosticata una malattia di giorni dieci. Tanto basta per
ritenere che, trattandosi di lesioni, correttamente fu contestato il reato di cui
all’art. 582 cod. pen., in quanto solo le percosse restano assorbite nei reati a
base violenta (art. 581/2 cod. pen.);
Ad 1.2.: nell’atto di appello non era stato dedotto alcun motivo sulla
prevalenza delle attenuanti generiche concesse dal primo giudice solo come
equivalenti: quindi la Corte non aveva alcun obbligo di motivare sul punto.

3.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma

dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativannente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 05/04/2018
Il Consigliere e tensore
Geppino Ra

Il Presidente
enico Gallo

rapina, ma si è protratta dopo la stessa» e cioè ben dopo che i rapinatori erano

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