Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18232 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18232 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
POLLINO CIRO, nato il 14/11/1992 contro la sentenza del 17/11/2016 della
Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Giovanna Limpido, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Pollino Ciro – condannato per il delitto di tentata estorsione aggravata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. la violazione dell’art. 629 cod. pen. in quanto la minaccia profferita da
esso ricorrente non era sufficiente ad incutere timore: di conseguenza, il delitto
contestato avrebbe dovuto essere ritenuto insussistente;
1.2. la violazione dell’art. 99 cod. pen. per avere la Corte applicato la
recidiva senza alcuna motivazione;

Data Udienza: 05/04/2018

1.3. la violazione dell’art. 7 L. 203/1991 per avere la Corte ritenuto la
sussistenza della suddetta aggravante pur non sussistendone i presupposti
fattuali e giuridici;
1.4. la violazione dell’art. 56 cod. pen. per avere la Corte inflitto una pena
eccessiva senza alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate tutte le

Ad 1.1.- 1.3.: il fatto, pacifico nella sua materialità, si trova ampiamente
descritto sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata. La Corte
Territoriale, sulla base di precisi dati fattuali (pag. 3-4) ha disatteso le medesime
censure rilevando che: a) la minaccia era “seria”, tant’è che venne percepita
come tale «dalle persone offese che non esitarono a sporgere immediatamente
denunzia provocando l’intervento della Polizia che trasse in arresto l’imputato»;
b) era configurabile anche l’aggravante del metodo mafioso in quanto la
minaccia venne effettuata dall’imputato presentandosi come un emissario del
Clan Vollaro con il quale, in effetti, era in contatto. Alla stregua dei suddetti fatti,
corretta ed incensurabile deve ritenersi la conclusione giuridica alla quale sono
pervenuti in modo conforme entrambi i giudici di merito, sicchè le censure
dedotte in questa sede vanno considerate generiche, meramente reiterative e,
quindi, manifestamente infondate;
Ad 1.2.: non risulta che con l’atto di appello fosse stato dedotto alcun
motivo sulla recidiva: quindi, la Corte Territoriale non aveva alcun obbligo di
motivare sul punto;
Ad 1.4.: la Corte Territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla
dosimetria della pena rispondendo puntualmente e, quindi, incensurabilmente,
sulle singole questioni dedotte con l’atto di appello, spiegando che la pena
«certamente non lieve ma neppure ingiustificatamente severa, in quanto
inferiore alla metà dell’arco edittale» era del tutto adeguata alla rilevante gravità
del reato.

2.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma

dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

2

censure dedotte posto che:

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 05/04/2018

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