Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18231 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18231 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
RENNA DANIELE, nato il 04/07/1984, contro la sentenza del 07/10/2016 della
Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Luigi Di Monaco in sostituzione dell’avv.to Alberto Di
Mauro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Renna Daniele – condannato per il delitto di ricettazione di un furgone
Fiat Scudo provento di furto – ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. la violazione degli artt. 157/8 bis, 161, 162 cod. proc. pen. per essere
stato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, notificato presso il
difensore nonostante egli avesse dichiarato il proprio domicilio in Ferrara via
Aldighieri, 45: la notifica, invece, era stata eseguita, a mezzo di comunicazione
pec inviata al difensore in data 11/07/2016 con le modalità di cui all’art. 157/8
bis cod. proc. pen. e non invece con le modalità di cui all’art. 161/4 cod. proc.

Data Udienza: 05/04/2018

pen. Mancava, inoltre, l’attestazione di impossibilità dell’esecuzione della notifica
nel domicilio dichiarato;
1.2. la violazione dell’art. 648 cod. pen. in quanto, erroneamente, entrambi i
giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di
ricettazione nonostante egli avesse confessato di avere rubato il furgone: quindi,
avrebbe dovuto essere condannato per il reato di furto;
1.3. la violazione degli artt. 648/2 – 62 bis – 62 n. 4 – 133 cod. pen. per non
avere la Corte concesso le suddette attenuanti nonostante ne sussistessero i

Con memoria depositata il 26/03/2018, il difensore ha insistito
nell’accoglimento ricorso illustrando ulteriormente le suddette censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 157/8 BIS, 161, 162 COD. PROC. PEN.

La censura è fondata.
Risulta dall’ordinanza del 07/10/2016 che la Corte di Appello, respinse la
suddetta eccezione, sostenendo, anche sulla base di una parte della
giurisprudenza di legittimità, che «la notifica, seppure irregolarmente eseguita,
non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in
considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, non essendo stato
assolto dalla parte l’onere di rappresentare al giudice di non avere avuto
cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei
poteri officiosi di accertamento da parte del giudice».
Successivamente alla presentazione del ricorso, questa Corte – con
ordinanza 29 marzo 2017 – 20 aprile 2017, n. 19184, – perdurando il contrasto
all’interno delle singole sezioni, hanno rimesso alle SSUU il seguente quesito:
«Se in presenza di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato,
ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata effettuata, ai sensi
dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., a mani del difensore di fiducia, quest’ultimo,
nell’eccepire la nullità, debba allegare circostanze impeditive della conoscenza
della citazione da parte dell’imputato, e se, in mancanza, la nullità rimanga
sanata».
Con sentenza n. 58120/2018, le SSUU, risolvendo il suddetto contrasto
hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di dichiarazione o di
elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio
mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o
eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata
allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza
dell’atto da parte dell’imputato».

2

presupposti e, quindi, per non avere mitigato la pena inflitta.

In applicazione del suddetto principio, quindi, essendo stata l’eccezione
tempestivamente dedotta, la citazione a giudizio deve ritenersi nulla con la
conseguenza che la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e gli
atti trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra

Così deciso il 05/04/2018
Il Consigliere estens re
Geppino Rago

Il Presidente
lyienico Gallo

C_ c2

sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio

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