Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18230 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18230 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALGERI FABIO nato a Palermo il 12.8.1987
avverso la sentenza n. 3133/2017 emessa dalla Corte d’appello di Palermo il
7.7.2017;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell’udienza pubblica del 21.3.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca
Tampieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 luglio 2017 la Corte d’appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza emessa il 9 novembre 2016 dal Tribunale della stessa
città, ha ridotto la pena inflitta ad Algeri Fabio, in atti generalizzato, e
confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui l’imputato è stato
condannato per il reato di estorsione aggravata ai danni di Lipari Giuseppe.
Avverso la sentenza d’appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo:
1) erronea applicazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte
territoriale applicato all’imputato la recidiva sulla base soltanto del certificato
penale e senza alcuna valutazione in concreto in ordine alla più accentuata
pericolosità del condannato;

Data Udienza: 21/03/2018

2) erronea applicazione di legge e vizi di motivazione, per non avere la
Corte d’appello concesso le attenuanti generiche, nonostante il ravvedimento
dell’imputato;
3) erronea applicazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte
territoriale irrogato una pena eccessiva, in considerazione della resipiscenza
dell’imputato e del suo comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

già dedotte in appello e non accolte con argomentazioni che sfuggono ad ogni
rilievo censorio (v., ex multis, Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 2013,
CED Cass. n. 256133).
La Corte territoriale, quanto alla recidiva contestata, ha, difatti, affermato,
che i precedenti penali dell’imputato (5 condanne per reati di furto e tentato
furto, nonostante la giovane età)

“dimostrano che la ricaduta nell’illecito è

espressione di una sua particolare pericolosità sociale che merita di essere
sanzionata più gravemente”. La medesima Corte ha ricordato, altresì, che con
decreto, divenuto definitivo il 12 febbraio 2014, all’imputato era stata applicata
anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale in ragione della sua
pericolosità sociale.
Riguardo agli altri due motivi di ricorso, il giudice dell’appello:
– ha negato le attenuanti generiche, “sia in ragione della negativa personalità
dell’Algeri, attestata dai suoi precedenti penali, che ne comprovano
l’impermeabilità all’effetto deterrente delle sanzioni a lui inflitte e della misura di
prevenzione applicatagli, sia in ragione dell’obiettiva gravità della condotta,
sintomatica di una particolare intensità del dolo, sia per l’assenza di elementi
positivi che possano essere valorizzati per giustificare eventuali benefici”,

tale

non potendosi apprezzare la confessione dell’imputato, “colto in flagranza del
reato, che nulla ha aggiunto all’evidenza della sua responsabilità e non appare
espressione di effettivo ripensamento, ove si consideri la sua elevata
propensione a delinquere”;
– ha ritenuto congrua la pena, determinata in misura di poco superiore al
minimo edittale, “in ragione della negativa personalità dell’Algeri e dell’obiettiva
gravità della condotta, articolatasi in più fasi, a riprova di una particolare gravità
del dolo”.
Siffatte argomentazioni, con cui il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente, sono esaurienti, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti
da vizi rilevabili in questa sede.

2

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi reiterativi di censure

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro
duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 21 marzo 2018

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle

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