Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1823 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 5 Num. 1823 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO MADDALENA P.C. nel procedimento c/
SFALANCA ROSARIO N. IL 11/12/1928
LO CHIANO ALESSANDRA N. IL 10/03/1936
SFALANCA VINCENZO GRAZIO N. IL 04/07/1957

avverso la sentenza n. 19907/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Udi i difensor Avv.;

Data Udienza: 18/11/2015

Sentito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G Di Leo che ha chiesto la correzione della
sentenza cui si fa riferimento nel ricorso ,

letta la sentenza sopra indicata,
rilevato che effettivamente: a) i ricorsi di Sfalanca Rosario, Lo Chiano Alessandra e Sfalanca
Vincenzo Grazio, condannati nella fase di merito per reati commessi in danno di Palumbo
Maddalena e Sfalanca Emanuele, sono stati rigettati, b) che risulta la costituzione di parte
civile della Palumbo e di Sfalanca Emanuele, c) che il loro difensore fu presente e concluse
innanzi a questa sezione in data 27.1.2015, d) che al rigetto dei ricorsi e alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento non è conseguita (come avrebbe
dovuto), la condanna solidale dei predetti al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle
costituite parti civili,
ritenuto che a detta omissione possa ovviarsi con la procedura prevista dall’art. 130 cpp,
lette le conclusioni e la nota spese depositate dal predetto difensore di parte civile all’udienza
del 27.1.2015,
rilevato che per la presente procedura di correzione il difensore delle parti civili – oggi per altro
non comparso – ha presentato nota spese che tuttavia, con riferimento al presente
procedimento di correzione non sono dovute,
PQM
dispone che la sentenza di questa sezione n. 14196/15, emessa il 27.1.2015, sia integrata,
nella parte motiva e nel dispositivo, con la indicazione della condanna in solido degli imputati al
rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro millecinquecento
(1.500), oltre accessori, come per legge, con distrazione a favore dell’Erario.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 18 novembre 2015

Il presidente –

Gennaro Marasca

rilevato che il difensore di Palumbo Maddalena, parte civile nel proc. pen. a carico di
Sfalanca Rosario ed altri, definito con sentenza n. 14196/15 di questa sezione, deliberata il
27.1.2015 e depositata in data 8.4.2015, chiede, con istanza depositata in data 15.9.2015,
provvedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella predetta sentenza e
consistente nella omissione della condanna degli imputati ricorrenti al rimborso delle spese
sostenute dalla parte civile nel procedimento suddetto,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA