Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18228 del 21/03/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18228 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sui ricorsi proposti da:
R.K.
Z.X.
avverso la sentenza n. 86/2017 emessa dalla Corte d’appello di Torino il
10.1.2017;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nell’udienza pubblica del 21.3.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca
Tampieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Uditi l’avv. S.F. per Z.X.  e l’avv. A.F. per
R.K. , che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 gennaio 2017 la Corte d’appello di Torino, ha
confermato la sentenza emessa il 29 dicembre 2015 dal Tribunale della stessa
città, con cui R.K.  ed Z.X. , in atti generalizzati, sono
stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di truffa
aggravata ai danni di C.A. e C.V..
Avverso la sentenza d’appello i difensori degli imputati hanno proposto
ricorsi per cassazione.
Il difensore di Z.X.  ha dedotto:

Data Udienza: 21/03/2018

f

1) violazione di legge, per avere la Corte territoriale subordinato il beneficio
della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili costituite, nonostante il Tribunale di Cuneo, in data antecedente
alla sentenza di primo grado, avesse dichiarato il fallimento della società
“T. s.a.s. di Z.X.  & C” nonché egualmente e personalmente dei
suoi soci, illimitatamente responsabili, Z.X.  e R.K. ;
2)

contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che

avrebbe illegittimamente subordinato la sospensione condizionale della pena,

Il difensore di R.K.  ha dedotto:
1)

manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con

riferimento alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri, che sarebbero stati
posti in essere dall’imputato per commettere i reati di cui ai capi a) e b)
dell’epigrafe processuale. In particolare, la Corte d’appello avrebbe errato
nell’avere ritenuto che la T. s.a.s. non fosse proprietaria di tutta l’area su
cui dovevano essere costruiti gli immobili e nel non avere considerato sia che gli
ostacoli di natura amministrativa, che avevano indotto la società ad acquistare
un ulteriore lotto, erano insorti successivamente alla stipula dei contratti
preliminari con le persone offese sia che l’imputato si era attivato per sanare le
irregolarità edilizie;
2) manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata valutazione
delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di
sopportare l’onere del risarcimento pecuniario, necessario per beneficiare della
sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Z.X.  va accolto; quello presentato da
R.K.  va accolto limitatamente al secondo motivo mentre è
inammissibile nel resto.

1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da Z.X. , deve
osservarsi che non ignora il Collegio l’orientamento, seguito nel provvedimento
impugnato, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso
in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il
giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle
condizioni economiche dell’imputato (Sez. 6, n. 33020 dell’8/5/2014, Rv.
260555), in quanto rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione valutare
l’assoluta impossibilità di adempiere, che impedisce la revoca del beneficio (Sez.
3, n. 38345 del 25/06/2013, Rv. 256385).
Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover aderire al diverso orientamento (v. ex
multis e da ultimo Sez. 6, n. 52730 del 28/9/2017, Rv. 271731) secondo cui

senza considerare la sentenza dichiarativa di fallimento dell’imputata.

r

l’accertamento preventivo del giudice di merito sulle condizioni economiche
dell’imputato, pur non sostanziando una formale

conditio sine qua non per

l’accesso al beneficio, è comunque imprescindibile nell’ipotesi in cui dagli atti e
dalle stesse deduzioni e/o produzioni documentali dell’interessato emerga una
situazione di impossibilità o di rilevante difficoltà di adempimento.
Portano all’esegesi prescelta esigenze di economia processuale, oltre che
considerazioni di buon senso, risultando del tutto evidenti l’inutilità e
l’irragionevolezza di adottare un provvedimento che – già al momento in cui sia

per lo stesso inesigibile a cagione delle sue condizioni economiche.
Alla luce di quanto precede, deve rilevarsi che, nel caso in esame, già con
l’atto di appello i ricorrenti avevano dedotto al giudice l’impossibilità di
adempiere all’obbligazione risarcitoria, derivante dal fallimento anche dei soci
illimitatamente responsabili della T. s.a.s.
Posto che, ai sensi dell’art. 42 L. fallimentare, dalla data della pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento il fallito perde la disponibilità dei propri
diritti patrimoniali, che sono in sua vece esercitati dal curatore fallimentare, deve
inferirsi che, essendo la tutela e l’amministrazione dei beni del fallito affidata al
curatore, i ricorrenti, dichiarati falliti, appaiono nell’impossibilità di adempiere al
risarcimento dei danni, cui è stata subordinata la sospensione condizionale della
pena.
Tale dato non è stato preso in considerazione dalla Corte d’appello, sicché la
sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione
della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, con rinvio
per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Torino
perché valuti le condizioni economiche degli imputati sulla base degli atti e delle
stesse deduzioni e/o produzioni documentali degli interessati.

1.2 Passando al ricorso presentato da R.K. , deve rilevarsi che il
primo motivo è privo della necessaria specificità, in quanto reitera, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e non accolte con
argomentazioni giuridicamente corrette nonché esaurienti, logiche, non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede.
La Corte territoriale ha disatteso le deduzioni difensive, avendo ritenuto
provato che “non tutta l’area, oggetto dei plurimi interventi, era stata acquisita
dalla ditta costruttrice e, soprattutto, che il progetto era del tutto difforme dagli
strumenti urbanistici, sicché esso, beninteso nelle specifiche parti che
riguardavano gli immobili oggetto dei preliminari delle odierne parti civili, non
avrebbe potuto trovare realizzazione”, mentre l’imputato aveva prospettato alle

disposto – si appalesi non poter essere adempiuto dal destinatario e sia dunque

parti civili la realizzazione degli immobili entro i brevi termini di consegna previsti
nei contratti preliminari.
A fronte della motivazione della sentenza impugnata, le doglianze di cui al
primo motivo sono inammissibili perché sostanzialmente deducono questioni di
merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di
legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha
operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e
immune da vizi logici.

Per esso valgono le analoghe considerazioni espresse riguardo al ricorso di
Z.X. , con la conseguenza che il giudice di rinvio, individuato in
dispositivo, provvederà – anche con riguardo all’imputato R.K. – ad una
nuova valutazione in ordine alla subordinazione della concessione della
sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi nel
resto.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
ÀL

Il Presidente
Pie amillo Davigo

1.3 II secondo motivo del ricorso di R.K.  è fondato.

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