Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18228 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18228 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Boce Ilirian, nato in Albania il 12-9-72, avverso
l’ordinanza in data 25-9-12 del Tribunale di Lecce.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per
ilo rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
.-. Il difensore di Boce Ilirian ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata
in epigrafe, con la quale, in data 25-9-12, il Tribunale di Lecce, adito ex art. 309 c.p.p., ha
confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in data 6-7-12 dal
GIP di Brindisi per diverse cessioni illecite di marijuana, aggravate ex art. 80, comma 2, DPR
309/90.
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la omessa traduzione
dell’ordinanza di custodia cautelare in una lingua comprensibile all’indagato.
2 . – . Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha già esaminato e respinto l’odierna censura con ineccepibile motivazione. In
particolare, il Tribunale ha osservato che le risultanze delle indagini espletate avevano
dimostrato che l’indagato aveva sufficiente conoscenza della lingua italiana ed era in grado di
parlarla, leggerla e scriverla. Infatti erano stati intercettati numerosi colloqui telefonici e SMS
tra il Boce ed il proprio interlocutore, colloqui e SMS tutti integralmente in lingua italiana.
Inoltre gli agenti di polizia giudiziaria, che avevano proceduto all’arresto del Boce, avevano
affermato a verbale che l’indagato era in grado di parlare, comprendere e leggere la lingua
italiana e lo stesso prevenuto, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di
comprendere, almeno a un certo livello, l’italiano (“parlo poco italiano”).
3 Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi
ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di curo mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
co ì deciso in Roma, all’udienza del 5-12-2012.

Data Udienza: 05/12/2012

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